Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14724/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato che deduce plurime censure: (1) vizi della motivazione per presunta inattendibilità e mancanza di riscontri documentali delle dichiarazioni della parte civile Claudio Zara; (2) errore nel considerare irrilevante l'assenza di una convenzione tra la casa di riposo e l'USL (la struttura ospitava pazienti a carico privato); (3) travisamento probatorio con riferimento a due missive attribuite al dr. Orsini, che tuttavia sarebbero indirizzate ad altro soggetto; (4) omissione di considerare che la normativa regionale non consentiva l'erogazione di alcuni presidi alle strutture non convenzionate e, dunque, inesistenza dell'elemento oggettivo della tentata concussione; (5) rifiuto ingiustificato delle attenuanti generiche per incensuratezza e corretto comportamento processuale. In sostanza il ricorrente chiede la rivalutazione dei fatti e della prova in punto di interpretazione normativa e attendibilità delle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità (richiesta di rinnovata valutazione in fatto delle risultanze probatorie). Ha confermato la correttezza, sotto il profilo logico-giuridico, della motivazione della Corte d'appello che aveva ritenuto provata la tentata concussione (capo A) rideterminando la pena in anni due di reclusione e aveva assolto l'imputato dal reato di falso ideologico (capo B) perché il fatto non sussiste. La Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, lasciando ferme le statuizioni di merito della Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 480 cod. pen.

    menzionato nella sentenza di merito come norma del reato di falso ideologico oggetto del capo B

    la Corte d'appello ha assolto l'imputato dal delitto di falso ideologico ai sensi di tale norma ritenendo che il fatto non sussista; la Cassazione non ha ritenuto il motivo idoneo a rimettere in discussione la valutazione di merito

  • normativa sulla "procedura scritta" per la trattazione dei ricorsi (art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    la Cassazione ha rigettato l'istanza di discussione orale presentata fuori termine, decidendo il ricorso in forma scritta ai sensi della richiamata normativa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    menzionato testualmente nella motivazione della sentenza per le conseguenze dell'inammissibilità

    in caso di dichiarazione di inammissibilità la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale potere liquidando euro 3.000,00

  • principio di giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalate pronunce: Sez. 6, n. 25255/2014 e Sez. F, n. 38658/2019)

    richiamate nella motivazione per definire il quadro interpretativo del tentativo di concussione

    ai fini del tentativo di concussione è richiesta l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta del pubblico agente; non è necessario che la costrizione abbia effettivamente posto la vittima in stato di soggezione (può essere sufficiente la condotta idonea a produrre tale effetto)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è la sede per una nuova valutazione in fatto delle prove: i motivi che si limitano a chiedere la rivalutazione delle risultanze probatorie o l'apprezzamento diverso delle testimonianze sono, di massima, inammissibili.
  • Per la configurazione della tentata concussione è rilevante la condotta oggettivamente idonea a intimidire o costringere la vittima; non è necessario che la pretesa abbia avuto successo nel senso di ottenere la prestazione richiesta.
  • La carenza di una convenzione formale tra struttura privata e servizio sanitario non esclude automaticamente la possibilità di erogazione di prestazioni o l'esistenza di obblighi di fornitura; occorre valutare il complesso delle prove e le prassi operative concrete.
  • Quando si contesta la attendibilità di dichiarazioni o la rilevanza di documenti occorre dimostrare che l'errore motivazionale sia decisivo e non meramente sostituibile da una diversa valutazione discrezionale: questa Corte tutela la coerenza logico-argomentativa del giudizio di merito.
  • Le istanze procedurali (es. richiesta di discussione orale) devono essere formulate nei termini di legge: la mancata tempestiva eccezione comporta la trattazione scritta del ricorso ove consentito dalla normativa emergenziale richiamata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice di legittimità può irrogare sanzioni economiche (spese processuali, somme alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese alle parti civili) ai sensi dell'ordinamento processuale penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.