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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14275/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato il riesame relativo all'estensione della misura degli arresti domiciliari a nuove contestazioni: estorsione consumata e turbata libertà degli incanti consumata. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 649 c.p.p.) per presunto giudicato cautelare in relazione agli stessi fatti già valutati nella prima ordinanza; contesta inoltre che il Tribunale non abbia considerato il provvedimento del 23/08/2022 (che aveva escluso l'aggravamento) e le giustificazioni fornite dall'indagato; sostiene infine che le vittime avrebbero rinunciato all'aggiudicazione per ragioni diverse dalle minacce, rendendo indebita la conferma della misura.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Motiva che le nuove imputazioni (delitti consumati) sono basate su condotte successive e diverse (minacce tramite Facebook commesse mentre l'indagato era ai domiciliari) che hanno determinato la reale rinuncia delle vittime al saldo del prezzo, configurando fatti nuovi idonei a integrare la consumazione rispetto alle originarie ipotesi tentate. Pertanto non opera il divieto di "ne bis in idem" cautelare, poiché non sussiste identità storico-naturalistica del fatto. La Corte osserva inoltre che l'ordinanza del 23/08/2022 non ha efficacia preclusiva rispetto a nuove imputazioni formate successivamente e che il Tribunale ha adeguatamente motivato l'esistenza dei gravi indizi e del pericolo di reiterazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava la violazione per presunto giudicato cautelare; la Corte ha ritenuto che l'argomento non fosse applicabile perché le nuove condotte hanno dato luogo a nuove imputazioni e a fatti diversi rispetto alla precedente misura.

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Richiamato nella valutazione circa l'aggravamento e l'estensione della misura: la Corte distingue tra la valutazione dell'aggravamento (esaminata in sede di appello il 23/08/2022) e la possibilità di estendere la misura in relazione a nuove imputazioni sopravvenute.

  • Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 (Donati)

    Principio secondo cui l'identità del fatto ai fini del "ne bis in idem" richiede corrispondenza storico-naturalistica (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona). La Corte ha richiamato questo criterio per escludere la preclusione nel caso di fatti nuovi.

  • Sez. 2, n. 34607 del 26/06/2008 (Pavan, Rv. 240703)

    Principio secondo cui la preclusione processuale impedisce la reiterazione di provvedimenti basati sui medesimi elementi già annullati, ma non esclude provvedimenti basati su elementi nuovi o non valutati precedentemente.

  • Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021 (Cavatorta, Rv. 272776)

    Conferma dell'orientamento che la reiterazione di misure è preclusa solo se fondata sullo stesso nucleo fattuale; elementi nuovi legittimano nuova valutazione cautelare.

Massime di principio

  • L'estensione o la conferma di una misura cautelare è legittima quando si fonda su condotte sopravvenute che, per contenuto o temporalità, configurano un fatto diverso rispetto a quello già valutato: in tal caso non opera il divieto del "ne bis in idem" cautelare.
  • Il "ne bis in idem" cautelare si applica solo se sussiste identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona); la mera connessione tra eventi non determina automaticamente identità del fatto.
  • Una decisione che esclude l'aggravamento della misura non è automaticamente preclusiva rispetto a nuove imputazioni emesse dopo quella decisione: la diversa tempistica e la presenza di elementi nuovi comportano una valutazione autonoma.
  • Nella valutazione cautelare occorre considerare sia i gravi indizi di colpevolezza sia il pericolo di reiterazione; condotte commesse durante una misura cautelare (es. minacce tramite social) aggravano la valutazione del pericolo di reiterazione.
  • In sede difensiva è strategico dimostrare che eventuali rinunce o comportamenti delle vittime siano imputabili a cause alternative alle minacce; tuttavia dichiarazioni delle vittime e riscontri fattuali possono prevalere se coerenti e recenti.
  • La tempistica formale delle imputazioni e dei provvedimenti è rilevante: nuove imputazioni formalizzate dopo una pronuncia impediscono che quest'ultima produca automatica preclusione sulle valutazioni relative a fatti sopravvenuti.

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