Parere n. 1635/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS- -OMISSIS-, contro Comune di -OMISSIS-, avverso avv. ordinanza -OMISSIS- del 26 marzo 2025 concernente ingiunzione di demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro un’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie ritenute abusive.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente impugna l’ordinanza dirigenziale del 26 marzo 2025, notificata il 13 ottobre 2025, con cui il Comune ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a opere consistenti, secondo il sopralluogo comunale, nell’apposizione di infissi esterni al piano terra, nel completamento di murature perimetrali e del vano scala, nella realizzazione di una copertura in lamiera coibentata sul torrino scala, nella posa di un cordolo in mattoni sul lastrico solare e nell’installazione di un cancello. Il ricorrente sostiene che gli interventi, eseguiti per ragioni di sicurezza e senza creazione di volume, siano riconducibili alla manutenzione ordinaria o comunque a opere conservative di modesta entità. Deduce l’erronea qualificazione dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata considerazione della domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 724/1994, la violazione delle norme sul coordinamento tra procedimento sanzionatorio e procedimento di sanatoria, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e degli artt. 3, 6 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001 e del d.P.R. n. 31/2017. È stata inoltre proposta istanza cautelare, motivata dai costi della demolizione, dalla compromissione delle funzioni di sicurezza dell’immobile e dalle conseguenze di un procedimento penale collegato agli interventi.
Il parere
Il Consiglio di Stato non decide, allo stato, né sull’istanza cautelare né sul merito del ricorso. Rileva che non è pervenuta la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonostante i solleciti inviati al Provveditorato per le opere pubbliche della Campania e al Comune. Tale carenza impedisce di valutare la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’ordinanza e per la decisione sulle censure dedotte. La Sezione dispone quindi un supplemento istruttorio: il Ministero dovrà trasmettere entro sessanta giorni una relazione documentata, previamente inviata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni. La relazione dovrà chiarire, in particolare, lo stato della domanda di condono e la sua incidenza sul procedimento repressivo, la natura e consistenza delle opere e la loro eventuale riconducibilità alla manutenzione ordinaria, nonché l’eventuale sostituzione di installazioni preesistenti. L’affare è rinviato a una successiva adunanza; ogni decisione in rito e nel merito, compresa quella cautelare, resta impregiudicata.
Osservazioni
Stato della domanda di condono
Occorre acquisire informazioni documentate sulla definizione dell’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 724/1994 e chiarire quale rilievo essa abbia avuto, o debba avere, sul procedimento sanzionatorio culminato nell’ordinanza di demolizione.
Natura e consistenza delle opere
Devono essere precisate la natura tecnica, la consistenza e le caratteristiche delle opere eseguite, verificando se esse siano riconducibili alla manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 e se, per tale ragione, siano escluse dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica e sismica secondo la disciplina applicabile.
Sostituzione di installazioni preesistenti
Deve essere verificato se gli interventi, o parte di essi, siano stati effettivamente realizzati in sostituzione di installazioni preesistenti, come dichiarato dal ricorrente.
Contraddittorio istruttorio
La relazione ministeriale dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 10 d.P.R. n. 380/2001
Indicato dal Comune quale parametro per ritenere le opere realizzate in assenza di permesso di costruire.
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
Rilevante per stabilire se gli interventi possano essere qualificati come manutenzione ordinaria.
art. 6 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere che gli interventi di manutenzione ordinaria rientrino nell’attività edilizia libera.
art. 94-bis d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla modesta entità degli interventi e alla disciplina degli interventi rilevanti sotto il profilo sismico.
art. 38 legge n. 47/1985
Invocato dal ricorrente per sostenere la sospensione dei procedimenti sanzionatori in pendenza della domanda di condono.
legge n. 724/1994
Richiamata quale disciplina in base alla quale sarebbe stata presentata l’istanza di condono edilizio.
d.P.R. n. 31/2017
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica di interventi di manutenzione che non alterino lo stato dei luoghi e i materiali originari.
art. 181 d.lgs. n. 42/2004
Richiamato nel riferimento al procedimento penale collegato alle opere contestate.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la documentazione istruttoria necessaria per valutare sia la domanda cautelare sia il merito non è stata acquisita, la Sezione può disporre un supplemento istruttorio e rinviare la trattazione, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito.
- La qualificazione di opere edilizie come manutenzione ordinaria richiede l’accertamento concreto della loro natura, consistenza, modalità esecutive, amovibilità, incidenza su volumi, superfici, sagoma e prospetti, non potendo fondarsi su una descrizione meramente apodittica.
- Quando il ricorrente deduce la pendenza di una domanda di condono, l’istruttoria deve chiarire lo stato del relativo procedimento e il suo eventuale effetto sul procedimento repressivo edilizio.
- L’istruttoria disposta in sede consultiva deve rispettare il contraddittorio, mediante previa trasmissione della relazione al ricorrente e assegnazione di un termine congruo per osservazioni e controdeduzioni.
Ricorso contro un’ordinanza di demolizione per opere edilizie contestate
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un privato contro un’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. L’affare concerne la qualificazione di alcune opere edilizie, la rilevanza di una domanda di condono e la legittimità della sanzione demolitoria. La Sezione ha adottato una pronuncia interlocutoria, disponendo un supplemento istruttorio.
Fatti e opere contestate
Il ricorrente ha acquistato i diritti di usufrutto sull’immobile, mentre la nuda proprietà è stata acquistata da altra soggetto con atto del 25 gennaio 2025. Dopo aver preso possesso del fabbricato, il ricorrente ha dichiarato di avere eseguito interventi destinati a impedire intrusioni e a mettere in sicurezza l’edificio, tra cui opere di ripristino della muratura, l’apposizione di una grata non fissata all’ingresso della scala e la collocazione di una copertura in lamiera coibentata sul torrino scala.
Il fabbricato, risalente a epoca anteriore al 1960, era stato interessato da una concessione edilizia del 30 gennaio 1992 per l’abbattimento e la ricostruzione. A seguito di interventi difformi sarebbe stata presentata una domanda di condono ai sensi della legge n. 724/1994.
Nel sopralluogo del 5 marzo 2025, i tecnici comunali hanno contestato l’esecuzione, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, delle seguenti opere: infissi esterni al piano terra, completamento delle murature perimetrali sui lati nord e ovest, completamento delle pareti laterali del vano scala, tettoia in lamiera coibentata sul torrino scala, cordolo in muratura lungo il perimetro del lastrico solare e cancello di ingresso sul lato ovest.
Motivi del ricorso
Il ricorrente sostiene che l’ordinanza:
- avrebbe erroneamente qualificato le opere come abusive, senza descriverne analiticamente natura, entità e funzione;
- non avrebbe valutato l’incidenza degli interventi su volume, superficie, sagoma e prospetti dell’edificio;
- non avrebbe considerato la domanda di condono né il coordinamento tra procedimento di sanatoria e procedimento repressivo;
- sarebbe carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, non indicando materiali, modalità di fissaggio, amovibilità, estensione, altezza e ubicazione delle opere;
- avrebbe omesso di considerare la funzione di sicurezza perseguita dal ricorrente;
- avrebbe applicato la demolizione senza una valutazione concreta della proporzionalità della misura;
- avrebbe violato la disciplina della manutenzione ordinaria e dell’attività edilizia libera, nonché la disciplina paesaggistica e sismica richiamata nel ricorso.
Il ricorrente invoca, in particolare, gli artt. 3, 6 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, l’art. 38 della legge n. 47/1985, la legge n. 724/1994 e il d.P.R. n. 31/2017.
Istanza cautelare
Il ricorso contiene una domanda di sospensione dell’ordinanza. Il periculum in mora è collegato ai costi della demolizione, alla possibile compromissione della funzione di sicurezza dell’immobile e all’esposizione a intrusioni e danneggiamenti. Il ricorrente richiama inoltre un procedimento penale collegato alle opere, sostenendo che la sospensione dell’ordinanza sarebbe necessaria anche in ragione delle conseguenze personali e professionali derivanti dal procedimento penale.
Carenza della relazione istruttoria
All’adunanza del 7 maggio 2026 la Sezione rileva che non è pervenuta la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, neppure con riferimento alla domanda cautelare. Risultano soltanto due note di sollecito, indirizzate al Provveditorato per le opere pubbliche della Campania e al Comune.
La mancata acquisizione della relazione impedisce al Collegio di verificare, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’ordinanza e di esaminare compiutamente le questioni di merito. La Sezione non assume quindi alcuna decisione definitiva sul ricorso.
Incombenti istruttori
Il Ministero dovrà trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione documentata, contenente puntuali elementi di fatto e di diritto sia sull’istanza cautelare sia sulle censure di merito. In particolare, dovrà chiarire:
- lo stato della domanda di condono e la sua rilevanza rispetto al procedimento che ha condotto all’ordinanza;
- la natura e la consistenza delle opere, verificando se siano riconducibili alla manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 e se siano soggette ad autorizzazione paesaggistica e sismica;
- se gli interventi, o parte di essi, siano stati realizzati in sostituzione di installazioni preesistenti.
La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni. Il Ministero dovrà poi inviare alla Sezione la relazione e le eventuali memorie, informando il Consiglio di Stato anche dell’eventuale mancata presentazione delle osservazioni.
Conclusioni
Il parere è interlocutorio. La Sezione dispone gli incombenti istruttori e rinvia la trattazione a una successiva adunanza, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito, sulla domanda cautelare e nel merito. In caso di mancato e ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
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