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Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 4608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva aderito al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, per regolarizzare omessi o tardivi versamenti IVA, IRPEF e IRAP relativi agli anni 2000 e 2001, ma non aveva pagato l'ultima rata. I giudici tributari di merito avevano ritenuto che tale omissione non comportasse la decadenza dal condono, ma consentisse all'Amministrazione di iscrivere a ruolo la sola somma insoluta applicando la sanzione del 30% prevista per il tardivo o omesso versamento. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale interpretazione, sostenendo che il mancato pagamento integrale e tempestivo delle rate impedisse il perfezionamento del condono e consentisse il recupero dell'imposta originaria con le relative sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis è un condono clemenziale e si perfeziona esclusivamente con l'integrale pagamento delle somme dovute entro i termini previsti. Il mancato pagamento anche dell'ultima rata determina il mancato perfezionamento del condono, lasciando efficace l'originaria obbligazione tributaria e consentendo il recupero dell'intera imposta non versata, con applicazione della sanzione ordinaria commisurata all'intero importo originariamente omesso, senza riduzioni proporzionali per le somme eventualmente già pagate. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali...

    La norma prevede una forma di condono clemenziale per omessi o tardivi versamenti, subordinata al pagamento integrale delle imposte e degli interessi entro i termini stabiliti. Il pagamento rateale perfeziona il condono solo se tutte le rate sono pagate tempestivamente.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1

    Il contribuente che non esegue in tutto od in parte, alle previste scadenze, il pagamento delle imposte è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

    La sanzione si applica all'omesso versamento dell'obbligazione tributaria originaria. Se il condono ex art. 9-bis non si perfeziona, la sanzione è commisurata all'intero importo dell'imposta originariamente non versata, non soltanto al residuo della procedura di condono.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 20

    La disposizione richiamata dai giudici di merito non consente di limitare la pretesa alle sole somme insolute né di applicare una sanzione ridotta quando il condono non si è perfezionato per mancato pagamento integrale delle rate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La Corte ha esaminato il ricorso per violazione e falsa applicazione della legge, ritenendo errata l'interpretazione dell'art. 9-bis adottata dai giudici tributari di merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17

    La norma è stata richiamata esclusivamente in relazione alla notifica del ricorso per cassazione presso il difensore domiciliatario del contribuente.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata o un condono è subordinato al pagamento integrale e tempestivo di più rate, il mancato pagamento anche di una sola rata può impedire il perfezionamento dell'agevolazione, se la legge non prevede espressamente una sanatoria del ritardo o una diversa conseguenza.
  • Nel condono clemenziale ex art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, il pagamento parziale non sostituisce l'obbligazione tributaria originaria e non riduce automaticamente la base di calcolo delle sanzioni.
  • Se la procedura agevolata non si perfeziona, l'Amministrazione può recuperare l'imposta originariamente dovuta e applicare le sanzioni relative all'inadempimento originario, anche sull'intero importo non versato nei termini di legge.
  • È necessario distinguere tra condoni premiali, che possono modificare il quantum dovuto attraverso un accertamento straordinario, e condoni clemenziali, che eliminano o riducono le sanzioni senza modificare l'imposta dovuta e richiedono normalmente il pagamento integrale.
  • In presenza di una procedura rateale agevolata, è essenziale verificare termini, condizioni di perfezionamento ed eventuali norme che consentano il pagamento tardivo, perché il semplice versamento di alcune rate non garantisce la conservazione dei benefici.

Testo integrale

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