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Sentenza

Sentenza del 19/03/2021 n. 1610 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Agenzia delle Entrate Riscossione - Costituzione in giudizio - Avvocato del libero Foro - Legittimità in via residuale ed eccezionale - Scelta non discrezionale - Atto organizzativo che predetermini regole e principi - Specifica motivazione - Costituiscono condizioni per legittimare la nomina.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a rifondere le spese al procuratore esterno con cui si era costituito l'Agente della riscossione. Ha dedotto che, dopo il d.lgs. 156/2015, l'Agenzia deve costituirsi di norma personalmente e difendersi con propri dipendenti o, in alternativa, con l'Avvocatura dello Stato; l'uso di un avvocato del libero foro è ammesso solo in via eccezionale e residuale purché disciplinato da un atto organizzativo e specificamente motivato. L'appellante ha anche contestato la validità della notifica via PEC della cartella per l'assenza dell'estensione ".p7m" sul file allegato.

La decisione

La Commissione d'appello ha ritenuto fondate le censure: ha affermato che la sottoscrizione digitale non richiede necessariamente l'estensione ".p7m" (un file .pdf può essere idoneo se garantita genuinità e provenienza) e che l'Agenzia non ha fornito la specifica motivazione e le condizioni previste per legittimare la nomina di un avvocato del libero foro, avuto riguardo alla natura e al modesto valore della controversia. In riforma della sentenza impugnata, la Commissione ha dichiarato che nulla è dovuto all'Agenzia per le spese di lite del primo grado e ha condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, a favore dell'appellante, delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 300,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. 156/2015

    Definisce la disciplina dell'Agente della riscossione: l'Agenzia deve di norma costituirsi e difendersi con propri dipendenti o con l'Avvocatura dello Stato; la difesa con avvocati del libero foro è ammessa solo in via residuale e deve essere regolata e motivata.

  • Cass. n. 28741/2018

    Giurisprudenza citata per il principio che la scelta di avvocati esterni per l'Agente della riscossione non è discrezionale e richiede regole organizzative e motivazione specifica.

  • Cass. sez. un. n. 30008/2019

    Conferma e chiarisce il principio di cui sopra: la rappresentanza processuale dell'Agente della riscossione tramite avvocati del libero foro è eccezionale e subordinata a criteri predeterminati e alla motivazione della scelta.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate Riscossione deve, di regola, costituirsi e farsi difendere dai propri dipendenti; l'Avvocatura dello Stato è l'alternativa ordinaria.
  • La nomina di un avvocato del libero foro da parte dell'Agenzia è possibile solo in via residuale e deve essere prevista da un atto organizzativo che stabilisca regole e criteri, non lasciata a mera discrezionalità.
  • La scelta di ricorrere a un avvocato esterno deve essere specificamente motivata in relazione alla natura della causa e al valore della controversia; l'assenza di motivazione può comportare l'invalidità della costituzione e la condanna alle spese.
  • Avverso la costituzione dell'Agenzia tramite procuratore esterno il contribuente può sollevare eccezione preliminare; se la costituzione risulta illegittima, il giudice può compensare o condannare l'Amministrazione alle spese processuali.
  • Sulla validità della notifica via PEC, l'assenza dell'estensione ".p7m" non è necessariamente decisiva: ciò che conta è che il documento digitale permetta di accertarne genuinità e provenienza (file .pdf idoneo se garantita l'autenticità).
  • In controversie di modesto valore e senza ragioni organizzative o tecniche documentate che giustifichino l'uso di avvocati esterni, la scelta di un procuratore del libero foro è generalmente inammissibile.

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