Sentenza del 19/03/2021 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Associazione sportiva dilettantistica - agevolazioni tributarie - discrimine dello scopo di lucro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non ha assolto l'onere probatorio: per disconoscere le agevolazioni occorre provare concretamente la presenza dello scopo di lucro e lo svolgimento di attività commerciale. La semplice contestazione formale di clausole statutarie non è sufficiente. Richiamando la Cass. ord. n. 146/2018, il giudice ha quindi respinto l'assunto dell'Ufficio e ha riconosciuto le agevolazioni all'associazione
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva contestato la sussistenza dei requisiti per le agevolazioni tributarie sostenendo che l'associazione svolgeva attività commerciale e perseguiva uno scopo di lucro; nella contestazione erano inoltre rilevate non conformità di alcune clausole statutarie rispetto alle disposizioni di legge
Norme richiamate
Corte di Cassazione, ordinanza n. 146/2018
La pronuncia ribadisce che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria e che è essenziale dimostrare lo scopo di lucro per togliere agevolazioni a un'associazione sportiva dilettantistica
Riferimenti alle disposizioni di legge statutarie richiamate dall'Ufficio
Le eventuali non conformità formali dello statuto non sono di per sé idonee a dimostrare lo scopo di lucro: è necessario fondare l'accertamento su elementi di fatto e comportamenti concreti compatibili con attività commerciale o distribuzione di utili
Massime di principio
- L'onere della prova circa lo svolgimento di attività commerciale e la presenza dello scopo di lucro grava sull'Amministrazione finanziaria; senza prova adeguata le agevolazioni vanno riconosciute
- La verifica non può limitarsi a osservare difformità formali nello statuto: conta soprattutto la concreta attività svolta (comportamento effettivo, modalità di gestione economica, destinazione degli utili)
- Per disconoscere le agevolazioni occorrono elementi probatori quali evidenze contabili, fatturato rilevante e continuativo riferibile ad attività commerciale, contratti con finalità lucrative, distribuzione di utili o retribuzioni non proporzionate
- Per le associazioni: mantenere statuti conformi e documentazione che dimostri la finalità non lucrativa e il reinvestimento degli eventuali proventi riduce il rischio di contestazioni
- Per l'Amministrazione: acquisire prove concrete e circostanziate (dati contabili, documentazione operativa, decisioni assembleari che mostrino destinazione degli utili) prima di procedere al disconoscimento delle agevolazioni
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