Sentenza del 19/03/2021 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Pescara
CUT - E' inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento per vizi dell'atto sanzionatorio presupposto - Sussiste - Decorso il termine di legge di 60 giorni per l'impugnazione, l'atto di irrogazione delle sanzioni diviene definitivo e irretrattabile. - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 032xxx emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per euro 4.658,47 relativa al contributo unificato tributario iscritto a ruolo per omesso pagamento dalla S. s.r.l. Il ricorrente contestava la legittimità del contributo e di essere il soggetto passivo, sostenendo che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, TUSG, il contributo è a carico della parte che si costituisce per prima in giudizio (che, a suo avviso, sarebbe stata l'Ufficio di segreteria) e che la cartella doveva essere notificata alla società e non personalmente a lui.
La decisione
La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il ricorrente aveva ricevuto e non aveva impugnato nei termini l'atto di irrogazione delle sanzioni n. 112/2018 (notificato il 1.2.2018); decorso il termine di legge di 60 giorni tale atto è divenuto definitivo e irretrattabile, e il ricorso contro la cartella non poteva sollevare vizi dell'atto presupposto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14, comma 1 TUSG
Prevede che il pagamento del contributo unificato sia a carico della parte che si costituisce per prima in giudizio; il ricorrente invocava questa regola per sostenere che l'onere non spettasse a lui, ma la Commissione ha ritenuto che la contestazione dell'applicazione del contributo dovesse essere sollevata tramite impugnazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni.
art. 19 D. Lgs. 546/92
Stabilisce che la cartella di pagamento puo' essere impugnata solo per vizi propri dell'atto di riscossione; i vizi relativi all'atto presupposto (es. atto di irrogazione sanzioni) devono essere dedotti con apposito ricorso contro quell'atto.
termine di impugnazione di 60 giorni (regola procedurale richiamata)
Decorso il termine di 60 giorni per impugnare l'atto di irrogazione delle sanzioni, detto atto diventa definitivo e irretrattabile; ciò impedisce di contestarne i vizi con successivo ricorso avverso la cartella di pagamento.
Massime di principio
- La cartella di pagamento puo' essere impugnata solo per vizi propri (formali o di essa stessa); non costituisce via per rimettere in discussione atti sanzionatori presupposti che non siano stati impugnati nei termini.
- Se si riceve un atto di irrogazione di sanzioni, va valutata tempestivamente l'impugnazione entro il termine previsto (60 giorni) perché, se decorso, l'atto diventa definitivo e preclude contestazioni successive basate sugli stessi vizi.
- Il legale rappresentante notificatario di un atto in qualità di rappresentante della societa' deve tempestivamente valutare se agire personalmente o a nome della societa'; l'omessa impugnazione personale può consolidare gli effetti dell'atto.
- Nelle contestazioni relative al contributo unificato verificare anzitutto quale sia il soggetto tenuto al pagamento secondo le norme applicabili e, se la contestazione riguarda l'atto di irrogazione, proporre ricorso contro quell'atto prima di impugnare la cartella.
- Le spese seguono normalmente la soccombenza: se il ricorso e' dichiarato inammissibile il resistente puo' ottenere la condanna alle spese.
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