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Sentenza

Sentenza del 19/03/2021 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Omissione della dichiarazione IVA - prova dell'effettività e della liceità dell'operazione - riconoscimento del credito d'imposta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, ha recuperato un credito IVA esposto in una dichiarazione relativa a un'annualità per la quale la dichiarazione risultava omessa; il contribuente ha impugnato il recupero sostenendo l'effettività e la liceità delle operazioni da cui derivava il credito e che il diritto al credito nasce dalla legge e può essere provato anche in contenzioso nonostante l'omissione della dichiarazione

La decisione

il giudice ha affermato che il diritto al credito IVA deriva dalla legge e sussiste se ne ricorrono i presupposti materiali e giuridici; pertanto, anche se la dichiarazione è omessa e l'Amministrazione recupera il credito ai sensi dell'art. 54-bis, il contribuente può dimostrare, mediante idonea documentazione probatoria, l'effettiva esistenza e la liceità dell'operazione e del credito non dichiarato, ottenendo di essere posto nella stessa posizione in cui sarebbe stato se avesse presentato correttamente la dichiarazione. La pronuncia richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 17757/2016, n. 13378/2016; ord. n. 25262/2020).

Norme richiamate

  • D.P.R. 633/1972, art. 54-bis

    art. 54-bis D.P.R. 633/1972

    consente all'Amministrazione di recuperare crediti IVA esposti in dichiarazioni relative a periodi per i quali la dichiarazione risulti omessa; tuttavia tale recupero non impedisce al contribuente di provare l'effettività e la liceità del credito in sede contenziosa

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite

    sent. n. 17757/2016; sent. n. 13378/2016; ord. n. 25262/2020

    giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui il diritto al credito IVA nasce dalla legge e può essere fatto valere/accertato anche in assenza di una dichiarazione tempestiva, purché il contribuente fornisca prova idonea dell'operazione e del credito

Massime di principio

  • Il diritto al credito IVA non dipende unicamente dalla dichiarazione formale: nasce quando sussistono i fatti e i presupposti previsti dalla legge.
  • L'omissione della dichiarazione non preclude automaticamente il riconoscimento del credito: il contribuente può fornire in giudizio idonea documentazione per dimostrare l'effettiva esistenza e la liceità delle operazioni che hanno generato il credito.
  • L'Amministrazione può utilizzare l'art. 54-bis per recuperare crediti esposti in dichiarazioni relative a periodi non dichiarati, ma tale recupero è soggetto a contestazione e valutazione probatoria in sede contenziosa.
  • In pratica, per difendersi efficacemente il contribuente deve produrre documenti probatori robusti (fatture, contratti, scritture contabili, flussi bancari, documentazione integrativa) che colleghino le operazioni al diritto al credito.
  • Se la prova prodotta è insufficiente o contraddittoria, il credito potrà essere disconosciuto; pertanto è preferibile, quando possibile, regolarizzare tempestivamente mediante dichiarazione integrativa/omessa e conservare documentazione completa.
  • La giurisprudenza consolidata supporta il principio che la posizione del contribuente deve essere valutata sulla base della realtà sostanziale delle operazioni e non solo sulla base di irregolarità formali della dichiarazione.

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