Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/03/2021 n. 1609 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Preavviso di fermo amministrativo - Cartella di pagamento presupposta - Definitività - Procedimento di sospensione della riscossione e annullamento delle partite iscritte a ruolo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto che, quando il preavviso di fermo si riferisce a cartelle già divenute definitive per mancata impugnazione, non è possibile ottenere l'annullamento delle partite iscritte a ruolo mediante la procedura di cui all'art. 1, co. 537-543, L. 228/2012; la richiesta di applicare tale autotutela è quindi respinta. Si richiama inoltre la giurisprudenza (Cass. n. 28354/2019) in senso coerente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo a cartelle di pagamento (atti della riscossione) che erano divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione; il ricorrente invocava l'annullamento delle partite iscritte a ruolo attraverso la procedura di autotutela prevista dall'art. 1, commi 537-543, L. 228/2012 (cd. rimedio per la "cartella pazza" o per azioni cautelari/esecutive infondate)

Norme richiamate

  • L. 228/2012, art. 1, commi 537-543

    la norma istituisce una procedura di autotutela per annullare "cartelle pazze" o per tutelare chi subisce azioni cautelari/esecutive infondate; tale procedura non è utilizzabile per annullare partite già divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione

  • Giurisprudenza - Cass. civ. n. 28354/2019

    orientamento confermato che esclude l'applicazione dell'autotutela di cui alla L. 228/2012 quando le cartelle sono già definitive; conferma la distinzione tra 'cartella pazza' e cartelle divenute definitive

Massime di principio

  • Il rimedio di autotutela previsto dall'art. 1, co. 537-543, L. 228/2012 è finalizzato a situazioni di "cartella pazza" o a azioni cautelari/esecutive manifestamente infondate, non a correggere titoli già divenuti definitivi per mancata impugnazione.
  • Se le cartelle di pagamento sono divenute definitive per decorso dei termini di impugnazione, la via corretta per il contribuente non è l'autotutela di L. 228/2012, ma rimedi straordinari o azioni specifiche (es. revocatoria nelle ipotesi previste), salvo che emerga un vizio procedurale tale da rendere il titolo inesistente.
  • Il preavviso di fermo amministrativo attivato sulla base di cartelle definitive difficilmente viene annullato con una impugnazione del solo preavviso se non si contestano i presupposti di inesistenza assoluta del titolo.
  • Per tutelarsi efficacemente il contribuente deve impugnare tempestivamente le cartelle nel termine previsto: la mancata impugnazione limita fortemente i rimedi successivi.
  • La giurisprudenza tende a distinguere nettamente tra errori evidenti e manifesti nella fase di emissione della cartella (casistiche per le quali può intervenire l'autotutela) e le situazioni in cui il titolo ha acquistato definitività per mancata azione del contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.