Sentenza del 24/09/2015 n. 18938 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione IVA 2001 della società, contestando l'indebita detrazione dell'IVA relativa a fatture soggettivamente inesistenti, emesse nell'ambito di una frode carosello mediante l'interposizione di società cartiere. Il Fallimento ha impugnato la decisione sostenendo, principalmente, che l'avviso di accertamento fosse stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, senza una valida motivazione di urgenza. Ha inoltre contestato la prova dell'inesistenza delle operazioni e della consapevolezza della frode, sostenendo che i fornitori fossero effettivi operatori economici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la notifica anticipata dell'avviso perché era stata provata una concreta e specifica ragione di urgenza, costituita dal grave stato di insolvenza della società, già ammessa al concordato preventivo e successivamente fallita. L'urgenza non deve necessariamente coincidere con quella indicata nell'avviso, purché sia effettivamente esistente e provata in giudizio; non è invece sufficiente il mero rischio di decadenza dell'Amministrazione, salvo che sia collegato a circostanze ulteriori e non imputabili a inerzia dell'Ufficio. Quanto alle fatture, la Corte ha confermato che gli elementi indiziari, tra cui l'assenza totale di dichiarazioni e versamenti IVA da parte delle società interposte, erano sufficienti a dimostrare la natura di cartiere e a trasferire sul contribuente l'onere di provare la legittimità della detrazione. La documentazione formale e i pagamenti non erano sufficienti, soprattutto perché provenienti dalle stesse società interposte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 8.500 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
termine dilatorio di sessanta giorni per la notifica dell'avviso di accertamento, salvo specifiche ragioni di urgenza
Il termine tutela il contraddittorio del contribuente e la sua violazione rende illegittimo l'avviso anticipato, salvo che l'Amministrazione dimostri l'effettiva esistenza di specifiche ragioni di urgenza riferite al rapporto tributario.
Legge n. 241 del 1990, artt. 3 e 7
Impongono l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e la tutela della partecipazione procedimentale; nel caso concreto, la validità dell'avviso dipendeva tuttavia dall'effettiva sussistenza dell'urgenza, non dalla sola completezza formale della sua indicazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione IVA spetta soltanto quando l'imposta è relativa a operazioni effettivamente esistenti e riconducibili a soggetti reali; non è detraibile l'IVA relativa a fatture soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 40, 54, comma 2, e 56, comma 5
Consentono all'Amministrazione di fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici, elementi indiziari e risultanze di verifiche svolte nei confronti di altri soggetti, purché gli elementi siano portati a conoscenza del contribuente secondo le regole applicabili.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 1, lett. d), e 42
L'accertamento può essere fondato su presunzioni ed elementi indiziari; l'avviso deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina i motivi del ricorso per cassazione per violazione di legge e per vizio motivazionale. Non è ammissibile utilizzare il vizio di motivazione per ottenere una nuova valutazione degli indizi e delle prove già esaminati dal giudice di merito.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento prima dei sessanta giorni dal processo verbale è illegittima solo se manca concretamente una specifica ragione di urgenza; non è decisiva la sola incompletezza o inesattezza della motivazione dell'urgenza nell'atto.
- Il grave stato di insolvenza del contribuente può costituire una ragione concreta di urgenza, perché il decorso del tempo può rendere più difficile la riscossione del tributo, soprattutto quando siano imminenti concordato preventivo o fallimento.
- Il semplice imminente decorso del termine di decadenza dell'Amministrazione non costituisce, da solo, una valida ragione di urgenza, se la situazione deriva da inerzia o negligenza dell'Ufficio.
- Nelle contestazioni di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi anche indiziari sull'inesistenza o sull'interposizione fittizia; una volta forniti, spetta al contribuente dimostrare l'effettività dell'operazione e la legittimità della detrazione.
- La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti non è sufficiente a provare la detraibilità dell'IVA quando gli elementi complessivi indicano l'esistenza di società cartiere.
- La documentazione proveniente dalle stesse società sospettate di essere inesistenti ha un valore probatorio limitato; il contribuente dovrebbe fornire riscontri indipendenti sull'effettiva consegna dei beni, sulla reale struttura dei fornitori e sulla propria estraneità alla frode.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione degli indizi o sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito; occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un effettivo omesso esame di un fatto decisivo.
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