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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02369/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso la sentenza di condanna resa in appello per detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio. I ricorrenti contestavano, in sintesi, la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la non occasionalità della condotta non ostasse alla qualificazione del fatto come piccolo spaccio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato non solo il quantitativo di sostanza (circa 74 grammi di cocaina già divisa in dosi), ma anche ulteriori elementi fattuali: il possesso di un bilancino di precisione e di un foglietto con annotazioni contabili dell'attività di spaccio svolta nella comune abitazione degli imputati, con importi e quantitativi non minimali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la sentenza di condanna in fatto e in diritto, rilevando che la censura sulla lieve entità non si misurava con gli specifici elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito e che la complessiva modalità della condotta consentiva di escludere la qualificazione del fatto come lieve. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per attività di spaccio di stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    invocato dai ricorrenti per ottenere la qualificazione del fatto come lieve entità; la Corte esclude che, nel caso concreto, gli elementi fattuali consentano tale riqualificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione del fatto di spaccio ai sensi dell'ipotesi di lieve entità, il giudizio non può fondarsi sul solo dato della non occasionalità della condotta, ma deve considerare complessivamente quantità, qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a proporre una censura assertiva sulla qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli specifici elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito.
  • La presenza di elementi sintomatici dell'organizzazione dell'attività di spaccio, come strumenti di pesatura e annotazioni contabili, può escludere la lieve entità anche in presenza di una quantità di stupefacente non elevatissima, se il quadro complessivo indica un'attività non minima.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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