Cassazione Penale, Sentenza n. 24994/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/12/2021 con cui il GIP, in veste di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la sua istanza volta alla declaratoria di nullità del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e dell'ordine di carcerazione. La domanda di Di Majo verteva sulla ritualità della notificazione di una sentenza resa in contumacia e sull'effettiva conoscenza da parte sua del procedimento che aveva portato alla condanna. Il GIP aveva ritenuto la richiesta manifestamente infondata ritenendo che la ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento in virtù del suo arresto e della breve misura custodiale; Di Majo contestava invece la declaratoria de plano dell'inammissibilità senza previa instaurazione del contraddittorio e senza valutazioni probatorie necessarie.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità de plano. Ha qualificato come impropria la decisione non essendo la questione riconducibile a un difetto immediatamente rilevabile delle condizioni di legge, ma richiedente accertamenti di fatto (ad es. se l'arresto avesse effettivamente informato la ricorrente del procedimento). Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al GIP del Tribunale di Bologna per un nuovo giudizio in forma partecipata (con instaurazione del contraddittorio e udienza camerale).
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Il comma 2 consente al giudice di dichiarare l'inammissibilita' con decreto motivato solo se la richiesta e' manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o è mera riproposizione; la Corte interpreta questo potere in senso restrittivo: la declaratoria de plano è ammessa soltanto quando l'assenza delle condizioni è immediatamente rilevabile (ictu oculi) e non quando sono necessari accertamenti di tipo cognitivo.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato come modello del procedimento camerale partecipato cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi quando la valutazione richiede contraddittorio e accertamenti probatori; indica la necessità di udienza e possibilità di interloquire delle parti.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilita' de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e' ammessa solo quando l'assenza delle condizioni di legge e' immediatamente evidente senza bisogno di valutazioni di fatto o prove.
- Se la richiesta richiede accertamenti probatori o valutazioni discrezionali (ad es. se una notificazione sia stata rituale o se il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento), il giudice dell'esecuzione deve instaurare il contraddittorio e fissare udienza camerale.
- La circostanza che la persona sia stata arrestata o trattenuta anche brevemente non prova automaticamente l'effettiva conoscenza del procedimento o delle contestazioni: tale elemento necessita di valutazione e non può essere assunto di per sé come base per una declaratoria de plano.
- In caso di ingiustificata declaratoria de plano, la Corte di cassazione annulla l'atto e rinvia per nuovo giudizio affinche' sia garantito il contraddittorio e compiuta la verifica di merito sui fatti rilevanti.
- La parte che invoca l'inammissibilita' di una istanza dovrebbe distinguere chiaramente tra vizio formale/assenza di condizioni di legge (che può giustificare definizione de plano) e questioni che richiedono prova e valutazione, al fine di evitare il rigetto sommario.
- Il pubblico ministero va comunque sentito prima della dichiarazione di inammissibilita' de plano, ma cio' non sostituisce la necessita' di udienza se sono richiesti accertamenti fattuali.
Testo integrale
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