Sentenza n. 5805/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. I, -OMISSIS-, che dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sul ricorso n. -OMISSIS- R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento: (ricorso principale) dell'avviso pubblicato il giorno 21 marzo 2024 sul sito istituzionale della Camera dei deputati e recante “avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della RAI ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati”; (motivi aggiunti) del verbale della seduta 26 giugno 2024 della Camera dei deputati, conosciuto in data imprecisata, nella parte in cui essa ha approvato l’esito della votazione per l’elezione di due componenti il consiglio di amministrazione della RAI- Radiotelevisione Italiana, avvenuta lo stesso giorno; e di ogni altro atto connesso, antecedente e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sul ricorso contro l'avviso per la candidatura a componente del consiglio di amministrazione della RAI e contro l'esito della votazione della Camera dei deputati
Esito
Favorevole al resistente (Camera dei deputati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva impugnato l'avviso pubblicato dalla Camera dei deputati per la presentazione delle candidature a componente del consiglio di amministrazione della RAI e, con motivi aggiunti, il verbale relativo all'elezione dei due componenti di pertinenza della Camera. In primo grado aveva sostenuto che l'avviso avrebbe dovuto disciplinare una vera procedura selettiva, indicando requisiti di ammissione, criteri di valutazione, commissione giudicatrice, graduatoria, motivazione dell'esito e rosa di candidati da sottoporre alla votazione parlamentare, deducendo la violazione dell'art. 63 d.lgs. 208/2021. Il TAR aveva dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, qualificando gli atti come atti politici e ritenendo la procedura soggetta alle regole del diritto parlamentare. In appello sono stati dedotti, da un lato, l'erroneità della qualificazione dell'avviso e dell'esito della votazione come atti politici e, dall'altro, l'inapplicabilità dell'autodichia parlamentare; è stata inoltre riproposta la censura di merito relativa alla violazione dell'art. 63 d.lgs. 208/2021. La Camera dei deputati ha eccepito l'irricevibilità dell'appello per tardività, sostenendo l'applicazione del dimezzamento dei termini previsto per i giudizi in camera di consiglio dall'art. 87, comma 3, c.p.a., nonché il difetto di interesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente la regolarità del contraddittorio e le questioni preliminari, ritenendo fondata l'eccezione di irricevibilità dell'appello. Ha affermato che il dimezzamento dei termini previsto dall'art. 87, comma 3, c.p.a. si applica indistintamente ai giudizi in camera di consiglio, anche quando la sentenza impugnata abbia dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, e non soltanto il difetto di giurisdizione in favore di altro giudice. Il testo normativo non distingue tra difetto assoluto e relativo e prevede una sola specifica eccezione, non applicabile al caso concreto; non possono quindi essere ricavate ulteriori eccezioni in via interpretativa. L'esigenza di celerità sussiste in entrambi i casi, poiché l'appellante mira comunque a rimettere in discussione la decisione sulla giurisdizione. Non è stata concessa la rimessione in termini per errore scusabile, poiché tale istituto ha carattere eccezionale e presuppone difficoltà oggettive di interpretazione, contrasti giurisprudenziali o particolare complessità della vicenda, non ravvisati nel caso di specie. Le questioni di legittimità costituzionale e di conformità al diritto dell'Unione sono state ritenute irrilevanti, perché riferite alla questione di giurisdizione e a norme non decisive dopo la rilevata tardività. Il merito sulla natura politica degli atti, sull'autodichia parlamentare e sulla violazione dell'art. 63 d.lgs. 208/2021 non è stato esaminato. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione di merito.
Norme richiamate
art. 87, comma 3, c.p.a.
nessuna citazione testuale riportata
Il dimezzamento dei termini processuali opera per i giudizi trattati in camera di consiglio, senza distinguere tra sentenze che dichiarano il difetto assoluto di giurisdizione e sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione in favore di altro giudice, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
art. 105, comma 2, c.p.a.
nessuna citazione testuale riportata
Conferma, nel contesto dei giudizi relativi alla giurisdizione, la trattazione in camera di consiglio e il conseguente regime processuale dei termini.
art. 73, comma 2, c.p.a.
nessuna citazione testuale riportata
È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità dei motivi aggiunti e della conseguente improcedibilità del ricorso principale; tale questione non è stata poi esaminata per la definizione del giudizio mediante declaratoria di irricevibilità dell'appello.
art. 101 c.p.a.
nessuna citazione testuale riportata
È stato invocato dall'appellante con riferimento alla dedotta preclusione della riproposizione dell'eccezione di difetto di interesse; la questione non è stata decisa.
art. 63, commi 8, 9, 10, 11, 15 e 16, d.lgs. 208/2021
I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica … devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina.
Disciplina la natura societaria della RAI, la composizione e i requisiti del consiglio di amministrazione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità e la pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature; la portata sostanziale della disposizione non è stata esaminata nel merito a causa dell'irricevibilità dell'appello.
art. 5 regolamento UE 2024/1083
nessuna citazione testuale riportata
È stato richiamato dall'appellante in relazione ai requisiti per la nomina dei membri degli organi di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico; la relativa questione di conformità non è stata esaminata per irrilevanza ai fini della decisione.
Massime di principio
- Il dimezzamento dei termini processuali previsto per i giudizi amministrativi trattati in camera di consiglio si applica anche all'appello contro una sentenza che dichiara il difetto assoluto di giurisdizione; la legge non consente di distinguere, a tale fine, tra difetto assoluto e difetto relativo di giurisdizione.
- Le eccezioni alla regola del dimezzamento dei termini processuali sono soltanto quelle espressamente previste dalla legge e non possono essere ampliate in via interpretativa sulla base della diversa esigenza di celerità ravvisabile nel caso concreto.
- La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e richiede una difficoltà oggettiva di interpretazione della norma, un contrasto giurisprudenziale o una particolare complessità della vicenda; la mera prospettazione di una diversa interpretazione del regime dei termini non è sufficiente.
- Quando l'appello è irricevibile per tardività, le questioni di merito, di giurisdizione e di legittimità costituzionale o unionale prospettate dalle parti non devono essere esaminate se non risultano rilevanti ai fini della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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