Sentenza n. 847/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento del -OMISSIS- emesso dal Dirigente dell'Ufficio di Polizia Amministrativa della Prefettura di Arezzo con il quale, in relazione all'istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi a prot. N° -OMISSIS- --OMISSIS- del -OMISSIS- emesso nei confronti del ricorrente ha così deciso: “si comunica che questa Prefettura ritiene di non poter procedere all'accoglimento, in quanto i presupposti cautelari in base ai quali il decreto prefettizio è stato adottato non sono venuti meno”. - di ogni atto presupposto e conseguente e più segnatamente: - del decreto prot. N° -OMISSIS- --OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- con il quale era stato ingiunto al ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti e nel contempo ingiunto al medesimo di vendere o affidare in custodia le armi legittimamente detenute a persona non convivente nel termine di giorni 150 dalla notifica; - della nota dei Carabinieri Forestali a prot. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-con la quale detta Autorità ha espresso parere in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento di divieto detenzione armi presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, unitamente al decreto originario di divieto e alla nota istruttoria dei Carabinieri Forestali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Arezzo alla revoca del divieto di detenzione di armi adottato nei suoi confronti dopo che era stato trovato mentre trasportava in automobile, fuori custodia, un fucile, munizioni e un coltello, tentando inoltre di sottrarsi al controllo dei Carabinieri Forestali intervenuti per spari di arma da fuoco. Una successiva perquisizione domiciliare aveva evidenziato modalità di custodia delle armi non diligenti e facilmente accessibili a terzi. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 39 TULPS e degli artt. 3 e seguenti della l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione del procedimento, la contraddittorietà manifesta e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha sostenuto che il divieto non potesse avere efficacia sine die e che, decorso un ragionevole periodo di tempo, il sopravvenuto mutamento delle circostanze imponesse alla Prefettura di revocarlo. Ha inoltre censurato il fatto che l'amministrazione avesse posto a suo carico l'onere di dimostrare nuovi elementi favorevoli e che l'istruttoria si fosse limitata a ribadire le circostanze già poste a fondamento del divieto originario.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha richiamato il principio generale secondo cui l'amministrazione non è normalmente obbligata a pronunciarsi su istanze di autotutela, aventi natura meramente sollecitatoria, poiché l'autotutela è esercizio discrezionale e l'obbligo di provvedere potrebbe consentire l'elusione dei termini di impugnazione. Ha tuttavia riconosciuto la peculiarità della materia del divieto di detenzione di armi: quando siano trascorsi cinque anni dall'adozione della misura e siano sopravvenuti mutamenti sostanziali delle circostanze, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere un riesame e il Prefetto è tenuto a pronunciarsi. Nel caso concreto la Prefettura aveva effettivamente riaperto l'istruttoria e adottato una decisione espressa, senza che ciò comportasse l'obbligo di accogliere l'istanza. Il diniego è stato ritenuto legittimo perché non erano emersi nuovi fatti idonei a superare la gravità e la molteplicità degli elementi originari, consistenti nella detenzione e nel trasporto negligente delle armi, nel comportamento elusivo durante il controllo e nella successiva condanna per omessa custodia. Il decorso del tempo, anche unitamente alla buona condotta, non determina automaticamente il ripristino dell'affidabilità, dovendo il Prefetto valutare in concreto la persistenza del rischio di abuso. Poiché il rischio era stato collegato a condotte gravi e alla personalità del destinatario, non risultava irragionevole ritenere insufficiente il quinquennio. Non sono stati ravvisati irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Disciplina il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti e costituisce il fondamento della richiesta di revoca e della valutazione sulla persistenza dell'affidabilità del destinatario.
artt. 3 e seguenti l. 7 agosto 1990, n. 241
Rilevano in relazione agli obblighi di motivazione e di istruttoria del provvedimento amministrativo; il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego e sufficiente l'istruttoria svolta.
circolare Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020
Recepisce l'indirizzo secondo cui, decorso un ragionevole lasso di tempo individuato in cinque anni e in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di revoca del divieto.
Massime di principio
- In via generale, l'istanza di autotutela non impone all'amministrazione un obbligo giuridico di provvedere, poiché l'autotutela è espressione di discrezionalità amministrativa e l'istanza del privato ha normalmente valore meramente sollecitatorio; fanno eccezione le ipotesi in cui la disciplina e la peculiarità della situazione attribuiscano al privato un interesse qualificato al riesame.
- In materia di divieto prefettizio di detenzione di armi, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere una pronuncia sull'istanza di revoca quando siano decorsi cinque anni dall'adozione della misura e siano sopravvenuti mutamenti sostanziali delle circostanze poste a suo fondamento.
- L'obbligo del Prefetto di esaminare l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi non comporta l'obbligo di accoglierla: l'esito resta affidato alla valutazione discrezionale della persistente affidabilità del destinatario e dell'attuale rischio per la pubblica sicurezza.
- Il decorso di cinque anni dall'adozione del divieto e la buona condotta successiva non determinano automaticamente il ripristino dell'affidabilità ai fini della detenzione di armi. Il Prefetto deve valutare in concreto se il tempo trascorso sia congruo rispetto alla gravità delle condotte originarie e alla natura del rischio accertato.
- Quando il divieto di detenzione di armi sia fondato su una pluralità di condotte gravi, sulla violazione dei doveri di custodia e su elementi riferibili alla personalità del destinatario, la persistente valutazione di inaffidabilità può ritenersi ragionevole anche oltre il quinquennio, in assenza di sopravvenienze positive idonee a modificare il quadro originario.
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