Ordinanza n. 970/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento: quanto al ricorso n. 1806 del 2025: - del diritto di accesso agli atti e ai documenti di cui alla istanza depositata in data 22.10.2025, nonché della illegittimità del silenzio-diniego della Azienda Ospedaliera di Cosenza in ordine alla predetta istanza, con conseguente condanna alla esibizione della documentazione richiesta. quanto al ricorso n. 202 del 2026: - del diritto di accesso agli atti e ai documenti di cui alla istanza depositata in data 18.12.2025, nonché per la declaratoria della illegittimità del silenzio-diniego serbato dalla Azienda Ospedaliera di Cosenza in ordine alla predetta istanza e, quindi, per la condanna della stessa ad esibire gli atti ed i documenti richiesti, con la facoltà, di estrarre copia degli stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego serbato dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza su due istanze di accesso documentale del 22 ottobre 2025 e del 18 dicembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi per l'accertamento del diritto di accesso agli atti e ai documenti richiesti con le istanze del 22 ottobre 2025 e del 18 dicembre 2025, nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio-diniego dell'Azienda ospedaliera e la conseguente condanna all'esibizione della documentazione, con facoltà di estrarne copia quanto al secondo ricorso. Nel primo procedimento la notifica era stata effettuata nei confronti di uno dei controinteressati; con precedente ordinanza il TAR aveva disposto il rinnovo della notifica a tale controinteressato e l'integrazione del contraddittorio verso gli ulteriori controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a. Nel secondo procedimento il difensore ha chiesto di notificare il ricorso agli ulteriori controinteressati individuati nella delibera aziendale mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda. Il giudice ha rilevato la connessione soggettiva e oggettiva tra i due procedimenti e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
La decisione
Il TAR ha disposto la riunione dei due ricorsi per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda ospedaliera, con oscuramento dei dati identificativi degli interessati. Ha stabilito che il ricorrente debba formulare la richiesta all'Azienda resistente entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'Azienda debba effettuare la pubblicazione entro i successivi trenta giorni; e il ricorrente debba depositare la prova dell'avvenuta integrazione entro i successivi quindici giorni. La decisione sulla domanda di accesso e sulla legittimità del silenzio-diniego è stata rinviata alla successiva camera di consiglio del 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati, anche mediante modalità individuate dal giudice; nel caso concreto l'integrazione è stata autorizzata mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda, con oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando tra più ricorsi sussistono connessione soggettiva e oggettiva, il giudice amministrativo può disporne la riunione per la trattazione congiunta.
- Nel giudizio in materia di accesso, la presenza di ulteriori controinteressati impone l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell'art. 49 c.p.a.; il giudice può autorizzare modalità di notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, accompagnata dall'oscuramento dei dati identificativi degli interessati.
- Quando l'integrazione del contraddittorio è disposta mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione, il giudice può scandire specifici termini per la richiesta del ricorrente, per l'esecuzione della pubblicazione da parte dell'amministrazione e per il deposito della relativa prova nel fascicolo processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →