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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27713/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce dalla successione testamentaria di un soggetto deceduto nel 1996, sposato in seconde nozze con la resistente. La ricorrente, indicata come erede universale per testamento, agì davanti al Tribunale chiedendo di accertare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario e di ottenere la restituzione di somme e titoli che la resistente avrebbe prelevato da conti correnti e da un deposito titoli cointestati con il defunto nei giorni successivi alla morte. La resistente spiegò domanda riconvenzionale di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima e chiese lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione del 50% e dei diritti di abitazione e uso sulla casa coniugale e sui mobili. Il primo giudice, dopo sentenza non definitiva sulla successione testamentaria e sulla riduzione delle disposizioni lesive, dispose consulenza tecnica e definì il giudizio attribuendo alla vedova alcuni beni immobili e mobili e alla ricorrente una somma di denaro; la Corte d'appello confermò, respingendo l'appello principale e quello incidentale, e compensò le spese. In cassazione la ricorrente dedusse quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione manoscritta e illeggibile, in violazione dell'art. 132 c.p.c., degli artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 2043 e 2909 c.c. per avere escluso l'appropriazione indebita di denaro e titoli da parte della resistente, o, in subordine, violazione del criterio di diligenza del mandatario qualora la condotta fosse qualificata come gestione da comproprietaria; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che i giudici avrebbero erroneamente valutato le perdite e la svalutazione del patrimonio mobiliare conseguenti agli investimenti eseguiti dalla resistente; 4) violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. per contestare la compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mera difficoltà di lettura di una sentenza redatta a mano non integra nullità in assenza di espressa comminatoria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva escluso l'appropriazione indebita valorizzando la legittimazione derivante dalla contitolarità dei rapporti bancari e la scelta del de cuius sugli investimenti; inoltre la subordinata censura sulla diligenza del mandatario era inammissibile perché non risultava dedotta in appello. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo per totale omissione dell'esame di un fatto decisivo, non quando il giudice abbia esaminato le circostanze e scelto una diversa valutazione; la ricorrente non indicava un fatto storico specifico omesso. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che la compensazione delle spese era stata giustificata dalla reciproca soccombenza e che tale presupposto era rimasto fermo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione redatta a mano e difficilmente leggibile non determina nullità della sentenza se consente comunque di raggiungere lo scopo del provvedimento e manca una espressa comminatoria.

  • artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c.

    Richiamati come norme sulla redazione della sentenza, ma la loro violazione non è stata ritenuta idonea a determinare nullità nel caso di mera difficoltà di lettura.

  • art. 111 Cost.

    Il requisito costituzionale della motivazione non è violato dalla sola difficoltà di lettura della sentenza autografa, se la decisione resta comprensibile nella sua sostanza.

  • art. 2043 c.c.

    La censura risarcitoria è stata ritenuta inidonea a scalfire la decisione di merito, che aveva escluso atti illeciti di appropriazione in ragione della contitolarità dei rapporti bancari.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo perché non colpiva la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 556 c.c.

    La Corte territoriale ha condiviso la scelta del tribunale di non applicarlo in modo rigoroso nella ricostruzione dei beni caduti in successione.

  • art. 747 c.c.

    Richiamato nel ragionamento dei giudici di merito sulla formazione dell'asse e sulla ripartizione dei rischi della gestione patrimoniale.

  • art. 750, comma 3, c.c.

    La Corte territoriale ha ritenuto di non applicarlo rigorosamente ai fini della ricostruzione dell'asse e della gestione dei beni cointestati.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la censura sulla loro liquidazione è stata respinta perché la soccombenza reciproca giustificava la compensazione.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La reciproca soccombenza è stata indicata come presupposto idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato quale base formale della dedotta violazione di legge nei primi due motivi, ma le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la nullità della sentenza e per le dedotte violazioni processuali, ma la Corte ha escluso i vizi prospettati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo se vi sia totale obliterazione di un fatto storico decisivo, non quando il giudice abbia esaminato le circostanze e dato una diversa valutazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso respinto, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La mera illeggibilità o difficoltà di lettura di una sentenza autografa non comporta nullità se il provvedimento conserva idoneità a raggiungere il suo scopo e manca una espressa sanzione di invalidità.
  • In cassazione la censura per violazione di legge deve effettivamente colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che prescinda dal fondamento decisorio è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con la contestazione della valutazione delle prove: sussiste solo quando sia stato completamente trascurato un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • La legittimazione derivante dalla contitolarità di rapporti bancari può escludere la configurabilità di un'illiceità nell'operato del cointestatario che li abbia gestiti secondo la volontà del titolare originario.
  • La compensazione delle spese è sorretta dalla reciproca soccombenza quando le contrapposte pretese delle parti risultano entrambe respinte o accolte solo in parte nei rispettivi capi di domanda.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaTestamentoDivisione ereditariaImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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