Cassazione Civile, Ordinanza n. 29444/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società e i soci avevano impugnato un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per IRAP e IVA e i correlativi avvisi emessi nei confronti dei soci per IRPEF, relativi al periodo d'imposta 2008. L'Ufficio contestava maggiori ricavi non dichiarati, desunti da cessioni intracomunitarie prive di prova dell'uscita della merce dal territorio nazionale e, inoltre, da versamenti e prelevamenti sui conti correnti della società e dei soci ritenuti indici della realizzazione di ricavi non contabilizzati. Dopo una parziale autotutela e un accertamento con adesione, la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; la CTR aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio con riferimento ad alcune operazioni bancarie tracciate. In cassazione i contribuenti proponevano sei motivi, mentre l'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, ma nel testo disponibile non sono indicati i singoli motivi di ricorso.
La decisione
La Corte non esamina il merito dei motivi perché prende atto che i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo domanda di definizione con rateizzazione e quietanza della prima rata. Risulta altresì una istanza congiunta delle parti per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata e della quietanza di pagamento della prima rata è considerata circostanza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria viene definita mediante adesione a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e le parti ne danno atto, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte non decide i motivi di ricorso e provvede sulle spese secondo quanto risultante dal caso concreto, ponendole nel testo esaminato a carico delle parti che le hanno anticipate.
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