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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41332/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha notificato a una società con sede all'estero, operante nella raccolta di scommesse tramite un centro trasmissione dati in Italia, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2011, ritenendola obbligata in solido con il titolare del centro di raccolta. La società ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che: l'avviso era illegittimo perché non tradotto in inglese; la CTR non si era pronunciata sul presupposto soggettivo dell'imposta e su quello territoriale; la disciplina applicata contrastava con i principi unionali di non discriminazione e di legittimo affidamento; la normativa nazionale sarebbe stata incompatibile con l'art. 401 della direttiva IVA, perché introdurrebbe un prelievo sul volume d'affari diverso dall'IVA. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente i motivi, ritenendoli tutti infondati: ha escluso che la mancata traduzione dell'atto avesse determinato, nel caso concreto, una lesione difensiva, poiché la società aveva comunque compreso la pretesa e articolato compiutamente le proprie difese; ha ribadito che, per l'anno 2011, l'imposta unica è dovuta anche dai bookmakers esteri che operano senza concessione e che la responsabilità solidale del bookmaker non viene meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità relativa alle sole annualità anteriori al 2011; ha ritenuto che non vi sia discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché il tributo si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano; ha infine escluso il contrasto con la direttiva IVA, considerando l'imposta unica come prelievo connesso al servizio di gioco e non come imposta sul volume d'affari. È stato quindi negato il rinvio pregiudiziale e il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che per il periodo d'imposta 2010-2011 la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse consente di assoggettare al tributo il bookmaker estero privo di concessione, anche in solidarietà con il centro di raccolta, e che la mancata traduzione dell'atto impositivo non ha comportato nullità concretamente rilevante, poiché la destinataria aveva comunque potuto difendersi. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, richiamando la giurisprudenza europea già intervenuta sulla non discriminazione della disciplina italiana. Le spese sono state compensate per la recente formazione della giurisprudenza di legittimità sulla materia. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La mancata traduzione dell'avviso non comporta automaticamente invalidità se il destinatario ha comunque compreso la pretesa ed esercitato pienamente il diritto di difesa.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure sono state veicolate come violazione di legge e nullità per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata implica il rigetto della questione prospettata, oppure quando il motivo è comunque infondato.

  • art. 267, secondo comma, TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la questione è già coperta da giurisprudenza unionale che esclude discriminazioni.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione anche in presenza di error in procedendo, in ossequio a economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 1 d.lgs. n. 504/1998

    L'imposta unica sulle scommesse è dovuta per concorsi pronostici e scommesse di qualunque tipo, anche se svolti all'estero, secondo il quadro normativo richiamato dalla Corte.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    I soggetti passivi sono coloro che gestiscono i concorsi pronostici e le scommesse; la norma, letta alla luce dell'interpretazione legislativa del 2010, comprende anche chi gestisce con mezzi telematici per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero.

  • art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. n. 220/2010

    La disposizione interpretativa chiarisce che l'imposta è dovuta anche in assenza di concessione e identifica come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse per conto proprio o di terzi, con solidarietà del committente per imposta e sanzioni.

  • art. 16 d.m. 10 marzo 2006, n. 111

    Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014

    L'imposta unica è applicata su un imponibile forfetario parametrato alla raccolta nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    La Corte ha ritenuto insussistente una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri che gestiscano scommesse sul territorio italiano.

  • art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    La disciplina dell'imposta unica non è stata ritenuta un'imposta sul volume d'affari incompatibile con il divieto unionale, perché colpisce il servizio di gioco.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo il rigetto, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La mancata traduzione dell'atto impositivo non determina nullità in concreto se il destinatario dimostra di aver compreso la pretesa e di aver potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa.
  • In tema di imposta unica sulle scommesse, il fatto imponibile è l'organizzazione e raccolta del gioco sul territorio dello Stato, non la mera giocata in astratto.
  • Per le annualità interessate dalla disciplina interpretativa del 2010, il soggetto passivo può essere anche il bookmaker estero privo di concessione che gestisce scommesse per tramite di centri di raccolta sul territorio italiano.
  • La solidarietà tra bookmaker e ricevitore/centro di raccolta non è meramente dipendente, ma riflette una partecipazione paritetica, seppure su piani diversi, alla realizzazione del presupposto d'imposta.
  • La declaratoria di incostituzionalità relativa alle annualità anteriori al 2011 non elimina la responsabilità del bookmaker per i periodi successivi, nei quali la possibilità di traslazione del carico fiscale è stata ritenuta fisiologicamente acquisita dal nuovo quadro normativo.
  • Non vi è contrasto con il diritto UE quando il tributo si applica in modo uniforme a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, a prescindere dalla sede del bookmaker.
  • Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione di compatibilità con il diritto UE sia già stata risolta dalla Corte di giustizia in termini compatibili con la disciplina nazionale esaminata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

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