Sentenza del 24/03/2016 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Varese
ACCERTAMENTO - Ires, Irap e Iva - Associazione sportiva dilettantistica - Qualifica di ente non commerciale - Esclusione della perdita della qualifica a causa di irregolarità formali di carattere civilistico - Conferma del regime fiscale agevolato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato all'associazione la perdita della qualifica di ente non commerciale e la conseguente decadenza dal regime fiscale agevolato, ritenendo rilevanti alcune irregolarità formali e civilistiche: la tenuta non regolare del libro soci, la presunta mancanza di democraticità e trasparenza nella gestione e il mancato utilizzo dell'acronimo "A.S.D." nella carta intestata. Da tali elementi l'Amministrazione aveva desunto lo svolgimento di un'attività commerciale non compatibile con i benefici fiscali applicati ai fini IRES, IRAP e IVA.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata confermata la qualifica dell'associazione come ente non commerciale e, di conseguenza, il mantenimento del regime fiscale agevolato. La perdita della qualifica non può essere fondata esclusivamente su irregolarità formali di carattere civilistico, quando l'associazione dimostri di svolgere effettivamente un'attività didattica conforme alle proprie finalità istituzionali. In assenza di elementi concreti che provino l'effettivo svolgimento di un'attività commerciale estranea o prevalente rispetto a quella istituzionale, le irregolarità formali non sono sufficienti a giustificare la decadenza dai benefici fiscali.
Massime di principio
- La qualifica di ente non commerciale di un'associazione sportiva dilettantistica deve essere valutata principalmente sulla base dell'attività effettivamente svolta e delle sue finalità concrete, non soltanto sulla base di irregolarità formali o documentali.
- Irregolarità quali la tenuta incompleta del libro soci, carenze nella documentazione della democraticità interna o il mancato uso dell'acronimo A.S.D. non determinano automaticamente la perdita delle agevolazioni fiscali; occorre che siano accompagnate da prove concrete di un'attività commerciale incompatibile con la natura associativa.
- Per disconoscere il regime fiscale agevolato, l'Amministrazione deve fornire elementi sostanziali idonei a dimostrare che l'attività commerciale sia effettiva, prevalente o comunque non riconducibile alle finalità istituzionali dell'associazione.
- Le associazioni sportive dilettantistiche dovrebbero comunque conservare una documentazione completa e coerente: libro soci aggiornato, verbali assembleari, prova della partecipazione degli associati, rendiconti e documentazione dell'attività didattica, così da dimostrare concretamente la natura istituzionale dell'attività svolta.
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