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Sentenza

Sentenza del 20/12/2022 n. 37356 - Corte di Cassazione

Irap -Società di persone-Accertamento-Giudizio accertamento- Litisconsorzio necessario-Sussiste-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia circa l'IRAP dovuta da uno studio associato (associazione tra professionisti). Lo Studio legale A.A. aveva impugnato la cartella di pagamento per omesso versamento IRAP, sostenendo l'insussistenza del presupposto impositivo (mancanza di "criteri minimi di organizzazione"). La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, invece, aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo non dovuta l'IRAP e affermando che la cartella doveva essere notificata a tutti gli associati. L'Agenzia ha impugnato la sentenza di CTR denunciando, tra l'altro, l'erronea esclusione del litisconsorzio necessario dei soci/associati e l'omessa integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia: ha affermato che, trattandosi di imposta imputata per trasparenza alle persone fisiche socie/associate (DPR 917/1986, art.5), sussiste il litisconsorzio necessario dei soci/associati nel giudizio di accertamento. Poiché la CTR, pur rilevando il difetto di contraddittorio, ha deciso nel merito invece di provvedere all'integrazione, il giudizio è nullo. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata per nullità del processo e ha rimesso gli atti alla Corte tributaria di primo grado di Catanzaro, in diversa composizione, per il prosieguo (integrazione del contraddittorio e decisione secondo diritto), demandando anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1

    L'IRAP relativa a società di persone/associazioni tra professionisti si imputa per trasparenza ai soci/associati; da ciò deriva che l'accertamento investe unitariamente anche i soci e impone il litisconsorzio necessario.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. b)

    Le associazioni tra professionisti sono equiparate alle società semplici ai fini dell'IRAP (rinvio al DPR 917/1986, art.5), pertanto si applicano i medesimi principi dell'imputazione e del litisconsorzio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Norma sul contraddittorio/integrazione del contraddittorio nel processo tributario: se vi sono più soggetti necessari, il ricorso proposto anche da uno solo impone l'integrazione del contraddittorio; il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti necessari è nullo.

  • Codice di procedura civile, art. 102

    Riguarda le norme sul litisconsorzio; applicato per affermare l'esistenza del litisconsorzio necessario tra soci/associati nei giudizi aventi per oggetto imposte imputate per trasparenza.

  • Codice di procedura civile, art. 354

    Prevede che, ove il giudice rilevi l'esclusione di parti necessarie, debba eventualmente rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; la Corte osserva che la CTR avrebbe dovuto applicare tale rimedio invece di decidere il merito.

  • Codice di procedura civile, art. 383, comma 3

    Norma richiamata per il rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione dopo la cassazione della decisione impugnata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina della cartella di pagamento; contestata con il ricorso, ma nella pronuncia la questione centrale è stata la nullità per mancato litisconsorzio.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3

    Riferiti dalla Agenzia nel secondo motivo di ricorso (contestazione di interpretazioni relative alle categorie soggettive e all'equiparazione), ma il motivo è stato assorbito; la Corte richiama comunque l'equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento riguarda imposte e rettifiche imputate per trasparenza (es. IRAP o redditi di società di persone/associazioni tra professionisti), il giudizio deve comprendere necessariamente tutti i soci/associati: manca il contraddittorio se non sono tutti chiamati e il giudizio è affetto da nullità assoluta.
  • Se il giudice di merito rileva l'assenza di parti necessarie, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio o rimandare la causa al primo grado per l'integrazione (art.354 c.p.c. e D.Lgs. 546/1992, art.14); non può decidere direttamente nel merito senza aver provveduto all'integrazione.
  • Le associazioni tra professionisti sono considerate, ai fini dell'IRAP, equiparate alle società semplici: pertanto valgono le stesse regole sull'imputazione per trasparenza e sul litisconsorzio necessario.
  • La nullità per mancato coinvolgimento dei litisconsorti necessari è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio; l'unica eccezione è quando emergono questioni personali relative a singoli soci (es. qualità di socio, decadenza dall'impugnazione o ripartizione interna del reddito), che possono giustificare una decisione limitata.
  • In pratica, chi riceve una cartella riferita a una società di persone o a uno studio associato dovrebbe verificare che siano stati notificati tutti i soci/associati; dall'altro lato, l'Amministrazione deve notificare e, in sede giudiziale, assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari per evitare la nullità del processo.

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