Cassazione Civile, Ordinanza n. 29882/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi relativi ad attività giudiziali e stragiudiziali svolte nell'ambito di una vicenda ereditaria riguardante la controparte. La cliente aveva proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che l'incarico fosse gratuito, che il professionista fosse incorso in inadempimenti, che alcune attività giudiziali fossero state inutili o inammissibili e che il valore dell'asse ereditario fosse stato erroneamente determinato. Il Tribunale di Pisa aveva rigettato l'opposizione con ordinanza, dopo aver istruito la causa anche con prova orale e CTU. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla composizione del tribunale, assumendo che la causa, soggetta al rito speciale per i compensi degli avvocati, dovesse essere decisa dal collegio e non dal giudice monocratico/onorario; 2) violazione delle norme processuali sul rito applicabile e sul divieto di mutamento oltre la prima udienza; 3) violazione delle norme sostanziali sulla responsabilità contrattuale del professionista e sull'eccezione di inadempimento; 4) omessa considerazione di fatti istruttori che proverebbero l'imperizia del professionista; 5) omessa valutazione del contenuto effettivo dell'incarico, che sarebbe stato limitato alla ricerca del testamento e all'inventario.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso immediato per cassazione contro l'ordinanza emessa nel procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011, per la previgente inappellabilità del provvedimento. Ha quindi accolto il primo motivo, ritenendo fondato il vizio relativo alla composizione dell'organo giudicante: la controversia era stata incardinata e trattata secondo il rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, nel quale - nella disciplina applicabile ratione temporis - la decisione spettava al tribunale in composizione collegiale. L'ordinanza, invece, era stata pronunciata dal tribunale in composizione monocratica, con conseguente nullità ai sensi degli artt. 50-bis, 50-quater e 161 c.p.c. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Pisa in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
consente il ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento non appellabile
art. 14 d.lgs. 150/2011
nel testo previgente applicabile alla fattispecie, disciplina il rito speciale per i compensi degli avvocati e richiede la decisione del tribunale in composizione collegiale
art. 3 d.lgs. 150/2011
richiamato per l'instaurazione del giudizio di opposizione con ricorso secondo il rito speciale
art. 4 d.lgs. 150/2011
il mutamento del rito è precluso dopo la prima udienza, con stabilizzazione del rito anche se erroneo
art. 50-bis c.p.c.
la violazione delle regole sulla composizione dell'organo giudicante determina nullità della decisione
art. 50-quater c.p.c.
rinvia all'art. 161, comma 1, c.p.c. quale causa autonoma di nullità per inosservanza delle regole sulla composizione del tribunale
art. 161, comma 1, c.p.c.
la nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
rito camerale di trattazione del ricorso
art. 385, comma 3, c.p.c.
il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità
art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022
indica il regime temporale applicabile alle norme processuali transitorie
art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011
richiamato per affermare la competenza collegiale nella disciplina previgente applicabile
art. 1218 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di responsabilità contrattuale del professionista
art. 1460 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso per l'eccezione di inadempimento
art. 1176 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso per il parametro di diligenza professionale
art. 2234 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di prestazione d'opera professionale
art. 2236 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso per la responsabilità del professionista
art. 1713 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di obblighi del mandatario/professionista
art. 1375 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso per correttezza nell'esecuzione del rapporto
art. 2967 c.c.
verosimilmente invocato dalla ricorrente in tema di onere probatorio, come emerge dal testo
Massime di principio
- Nel procedimento per la liquidazione dei compensi dell'avvocato disciplinato dal rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, la decisione spettava, nella disciplina previgente applicabile ai giudizi pendenti, al tribunale in composizione collegiale; la pronuncia emessa dal tribunale in composizione monocratica è nulla.
- La violazione delle regole sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale integra una nullità autonoma della decisione, che si converte in motivo di impugnazione ai sensi degli artt. 50-quater e 161 c.p.c.
- Nel rito speciale ex d.lgs. 150/2011 il mutamento del rito non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione; oltre tale momento il rito si stabilizza, anche se erroneamente individuato.
- Per stabilire il regime di impugnazione di un provvedimento che liquida compensi professionali rilevano la forma del provvedimento e la qualificazione data dal giudice all'azione, secondo il principio dell'apparenza, così da consentire alla parte di individuare il mezzo di impugnazione esperibile.
- Quando è accolto un motivo di ricorso per vizio processuale assorbente che comporta cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non devono essere esaminati nel merito.
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