Cassazione Civile, Ordinanza n. 12911/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2001, impugnato dalla società contribuente e poi confermato in appello dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna, che aveva respinto il gravame del Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma dal testo dell’ordinanza emerge che il ricorso è stato ritenuto tardivo. La Corte ha rilevato d’ufficio e su eccezione della controricorrente che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis: sentenza depositata il 9 dicembre 2014, ricorso presentato per la notifica il 12 gennaio 2016, mentre il termine scadeva l’11 gennaio 2016. La Corte ha quindi escluso l’applicabilità del termine semestrale introdotto dalla L. n. 69/2009 ai giudizi già pendenti prima del 4 luglio 2009, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2006. Ha inoltre precisato che, per il computo della sospensione feriale, si applica la riduzione a 31 giorni solo a partire dalla sospensione relativa all’anno solare 2015, senza rilievo della data dell’impugnazione o della pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune per tardività della notifica, applicando il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. nel regime previgente, maggiorato della sospensione feriale di 31 giorni. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine di un anno, prolungato di 31 giorni per la sospensione dovuta al periodo feriale
Nel regime applicabile al caso, il ricorso per cassazione doveva essere proposto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, con aggiunta della sospensione feriale; la modifica che ha ridotto il termine a sei mesi non si applica ai giudizi già pendenti prima del 4 luglio 2009.
art. 46 L. 18 giugno 2009, n. 69
La norma che ha introdotto il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c. non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti.
art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69
La nuova disciplina del termine lungo per impugnare opera solo per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009.
art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014
La riduzione del periodo di sospensione feriale da 46 a 31 giorni si applica, in mancanza di disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa all’anno solare 2015.
art. 1 L. n. 742 del 1969
La modifica normativa ha sostituito la precedente disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, riducendone la durata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La modifica dell’art. 327 c.p.c. che riduce da un anno a sei mesi il termine per impugnare si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per le cause già pendenti continua a valere il termine annuale nel testo previgente.
- Ai fini del termine lungo di impugnazione, la sospensione feriale va computata secondo la disciplina vigente nel periodo di riferimento; la riduzione a 31 giorni opera, in assenza di disciplina transitoria, solo dalla sospensione relativa all’anno solare 2015.
- La tardività della notificazione del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, con condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.
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