Cassazione Penale, Sentenza n. 8410/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di reità in relazione ai reati contestati (associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., estorsione aggravata e detenzione/porto di arma da sparo), deducendo: assenza di partecipazione del PASCALI a incontri in carcere nel biennio 2020-2022; mancata ricezione di direttive dai fratelli detenuti; mancata disponibilità dell'arma; dichiarazioni di persone offese (Domenico AVANTAGGIATO, Massimo ONTINO, Cataldo DE GENNARO) che avrebbero escluso o ridimensionato il ruolo del PASCALI; e contenuto di intercettazioni che, a suo avviso, non proverebbero la responsabilità estorsiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano reiterative e aspecifiche: riproponevano elementi già esaminati dal Gip e dal Tribunale del Riesame senza apportare fatti nuovi idonei a modificare il quadro indiziario. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in sede di legittimità, l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile solo in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità o carenza motivazionale del provvedimento impugnato; non è consentito chiedere una diversa valutazione dei medesimi elementi. Ha inoltre sottolineato che l'appello cautelare è limitato a valutare l'eventuale novità dei fatti. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso per cassazione (inammissibilità), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; nessuna rimessione in libertà è disposta.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale contestata: partecipazione ad associazione di tipo mafioso. La sentenza prende atto che tale contestazione è stata fondata su un quadro indiziario plurimo (intercettazioni, condotte estorsive, comportamenti violenti).
art. 273 cod. proc. pen.
Regola sulla verifica dei gravi indizi in sede di legittimità: la Cassazione può sindacare l'insussistenza dei gravi indizi solo se emerge violazione di legge o manifesta illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna alle spese e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (qui utilizzata per imporre al ricorrente il pagamento di spese e 3.000 euro alla Cassa delle Ammende).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma sulle misure cautelari e sulla conservazione della custodia: la Corte richiama la necessità di provvedere secondo le norme procedurali quando la decisione non comporta la rimessione in libertà.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sull'esistenza dei gravi indizi è limitato: si interviene solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione alternative dei fatti.
- L'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare è circoscritto a valutare se siano emersi fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare significativamente il quadro indiziario; la semplice riproposizione degli stessi elementi non è sufficiente.
- Per ottenere la revoca o modifica di una misura cautelare occorre allegare e dimostrare fatti nuovi e rilevanti in senso favorevole all'imputato: dati marginali (es. numero/durata colloqui in carcere) difficilmente prevalgono su un quadro indiziario solido.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni delle persone offese, se valutate in modo logico e coerente dal giudice di merito, non possono essere ribaltate in Cassazione salvo dimostrare travisamento della prova o una difformità decisiva tra contenuto reale e riepilogo nel provvedimento.
- Chi propone impugnazioni reiterative rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e ad ammende: è opportuno che il difensore indichi espressamente e documenti elementi nuovi significativi per giustificare il riesame cautelare.
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