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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8410/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di reità in relazione ai reati contestati (associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., estorsione aggravata e detenzione/porto di arma da sparo), deducendo: assenza di partecipazione del PASCALI a incontri in carcere nel biennio 2020-2022; mancata ricezione di direttive dai fratelli detenuti; mancata disponibilità dell'arma; dichiarazioni di persone offese (Domenico AVANTAGGIATO, Massimo ONTINO, Cataldo DE GENNARO) che avrebbero escluso o ridimensionato il ruolo del PASCALI; e contenuto di intercettazioni che, a suo avviso, non proverebbero la responsabilità estorsiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano reiterative e aspecifiche: riproponevano elementi già esaminati dal Gip e dal Tribunale del Riesame senza apportare fatti nuovi idonei a modificare il quadro indiziario. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in sede di legittimità, l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile solo in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità o carenza motivazionale del provvedimento impugnato; non è consentito chiedere una diversa valutazione dei medesimi elementi. Ha inoltre sottolineato che l'appello cautelare è limitato a valutare l'eventuale novità dei fatti. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso per cassazione (inammissibilità), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; nessuna rimessione in libertà è disposta.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: partecipazione ad associazione di tipo mafioso. La sentenza prende atto che tale contestazione è stata fondata su un quadro indiziario plurimo (intercettazioni, condotte estorsive, comportamenti violenti).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sulla verifica dei gravi indizi in sede di legittimità: la Cassazione può sindacare l'insussistenza dei gravi indizi solo se emerge violazione di legge o manifesta illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna alle spese e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (qui utilizzata per imporre al ricorrente il pagamento di spese e 3.000 euro alla Cassa delle Ammende).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma sulle misure cautelari e sulla conservazione della custodia: la Corte richiama la necessità di provvedere secondo le norme procedurali quando la decisione non comporta la rimessione in libertà.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sull'esistenza dei gravi indizi è limitato: si interviene solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione alternative dei fatti.
  • L'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare è circoscritto a valutare se siano emersi fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare significativamente il quadro indiziario; la semplice riproposizione degli stessi elementi non è sufficiente.
  • Per ottenere la revoca o modifica di una misura cautelare occorre allegare e dimostrare fatti nuovi e rilevanti in senso favorevole all'imputato: dati marginali (es. numero/durata colloqui in carcere) difficilmente prevalgono su un quadro indiziario solido.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni delle persone offese, se valutate in modo logico e coerente dal giudice di merito, non possono essere ribaltate in Cassazione salvo dimostrare travisamento della prova o una difformità decisiva tra contenuto reale e riepilogo nel provvedimento.
  • Chi propone impugnazioni reiterative rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e ad ammende: è opportuno che il difensore indichi espressamente e documenti elementi nuovi significativi per giustificare il riesame cautelare.

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