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Sentenza

Sentenza n. 4046/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in relazione ai subprocedimenti concernenti la nomina della Commissione esaminatrice e la successiva formazione e pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove idoneative, da concludersi nei termini fissati dall’art. 5, commi 1, 3 e 4, del decreto interministeriale 17 gennaio 2024, n. 52, e dall’art. 5, commi 1, 4 e 5, del bando MiC-MUR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 41 del 27 maggio 2025; e per la conseguenziale condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere all’adozione dei suddetti atti dovuti entro un termine perentorio, il più breve ritenuto congruo da codesto Ecc.mo T.A.R., con nomina di un commissario ad acta per provvedere, in caso di ulteriore inerzia, all’esecuzione sostitutiva degli obblighi imposti dal regolamento e dal bando; nonché per la condanna del Ministero della cultura e del Ministero dell’università e della ricerca, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, dell’indennizzo da ritardo previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nella misura di euro 30,00 per ciascun giorno di ritardo decorrente: - dal 23 settembre 2025, per l’omessa adozione del decreto di nomina della Commissione esaminatrice; - e, in via cumulativa, dal 23 novembre 2025, per l’omessa formazione e pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi, indennizzo dovuto sino all’effettivo adempimento.

Giustizia amministrativa202514462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla nomina della Commissione esaminatrice e sulla formazione e pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove di idoneità, con domanda di indennizzo da mero ritardo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati a qualifica)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, titolari della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e partecipanti alla procedura idoneativa per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero della cultura e del Ministero dell'università e della ricerca. Hanno dedotto la violazione dei termini fissati dall'art. 5, commi 1, 3 e 4, del decreto interministeriale 17 gennaio 2024, n. 52, e dall'art. 5 del bando, sostenendo che le amministrazioni avrebbero dovuto nominare la Commissione esaminatrice entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e che, successivamente, avrebbero dovuto essere formati e pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi. Hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro un termine perentorio, l'eventuale nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento dell'indennizzo da mero ritardo previsto dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 28 d.l. 69/2013. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo l'insussistenza di un obbligo giuridico di provvedere e la natura organizzativa e discrezionale degli adempimenti, nonché la non perentorietà dei termini.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito, in quanto non intimato ed estraneo alla controversia, che riguardava il silenzio del Ministero della cultura e del Ministero dell'università e della ricerca. Ha inoltre dichiarato inutilizzabili, ai fini della decisione, la memoria e i documenti depositati dalla difesa erariale oltre i termini dimidiati previsti dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Nel merito, ha accolto la domanda sul silenzio limitatamente alla nomina della Commissione esaminatrice. Il regolamento e il bando imponevano infatti alle amministrazioni di adottare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il decreto di nomina della Commissione; il termine è scaduto il 24 settembre 2025 e il decreto non risultava adottato. Il Collegio ha ravvisato sia l'obbligo giuridico di provvedere sia la persistente inerzia, nonché un interesse legittimo qualificato dei partecipanti al sollecito svolgimento della procedura. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato ai due Ministeri di adottare il decreto entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riservandosi di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La domanda relativa alla formazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi è stata respinta, poiché il relativo obbligo grava sulla Commissione esaminatrice e sorge soltanto dopo la sua nomina; pertanto, al momento della decisione, non esisteva ancora un obbligo attuale e scaduto a carico delle amministrazioni intimate. È stata respinta anche la domanda di indennizzo da mero ritardo, poiché l'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990, letto insieme all'art. 28 d.l. 69/2013, continua ad applicarsi ai soli procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa, mentre la procedura in esame riguarda l'acquisizione di una qualifica professionale. Le spese sono state compensate per la reciproca parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio è fondato quando sussistono un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere e la mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine applicabile.

  • art. 5, comma 1, decreto interministeriale 17 gennaio 2024, n. 52

    Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dal termine di scadenza stabilito per l’invio delle domande da parte dei candidati, è nominata la Commissione esaminatrice

    La disposizione regolamentare impone alle amministrazioni di nominare la Commissione esaminatrice entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

  • art. 5, comma 1, bando MiC-MUR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 27 maggio 2025

    La lex specialis riproduce l'obbligo regolamentare di nominare la Commissione esaminatrice entro il termine previsto.

  • art. 5, comma 3, decreto interministeriale 17 gennaio 2024, n. 52

    Entro sessanta giorni dalla adozione del decreto di cui al comma 1, la Commissione forma gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame

    L'obbligo di formazione degli elenchi degli ammessi grava sulla Commissione esaminatrice e sorge soltanto dopo l'adozione del decreto di nomina della Commissione.

  • art. 5, comma 4, bando MiC-MUR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 27 maggio 2025

    La disposizione del bando collega la formazione degli elenchi degli ammessi alla previa nomina della Commissione.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    L'indennizzo da mero ritardo non è stato ritenuto applicabile alla procedura per l'acquisizione di una qualifica professionale, in assenza di un'estensione normativa ai procedimenti diversi da quelli relativi all'attività d'impresa.

  • art. 28 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98

    La disciplina dell'indennizzo da mero ritardo continua, secondo il giudice, ad avere efficacia limitata ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa.

  • artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    Nel rito camerale i documenti e le memorie depositati oltre i termini dimidiati non sono utilizzabili ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la previsione regolamentare o della lex specialis che impone all'amministrazione di adottare un atto entro un termine determinato è sufficiente a configurare un obbligo giuridico di provvedere, cui corrisponde un interesse legittimo qualificato dei partecipanti alla procedura.
  • Quando il termine previsto per la nomina di una commissione esaminatrice è scaduto e il decreto di nomina non è stato adottato, il giudice amministrativo può dichiarare illegittimo il silenzio e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine fissato in sentenza.
  • Non può essere ordinata la formazione degli elenchi degli ammessi quando il relativo obbligo grava su una commissione non ancora nominata: l'obbligo sorge soltanto con l'adozione del decreto di nomina e non è quindi ancora attuale né scaduto nei confronti dell'amministrazione.
  • L'indennizzo da mero ritardo previsto dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990 e dall'art. 28 d.l. 69/2013, in assenza di successive disposizioni estensive, è applicabile soltanto ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa e non alle procedure dirette all'acquisizione di una qualifica professionale.
  • Nel rito camerale del giudizio sul silenzio, le memorie e i documenti depositati oltre i termini dimidiati previsti dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. sono inutilizzabili ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiTermini del procedimento e silenzioArcheologia e vincoli archeologici
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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