Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-521/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 agosto 2018. — Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. contro Deepak Mehta. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 4 – Legittimazione ad agire di un’organizzazione di rappresentanza collettiva di titolari di marchi – Direttiva 2000/31/CE – Articoli da 12 a 14 – Responsabilità di un prestatore di servizi di locazione e registrazione di indirizzi IP che consentono di utilizzare anonimamente nomi di dominio e siti Internet. — Causa C-521/17

Giurisprudenza europea62017CJ0521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio della Corte d’appello di Tallinn, ha chiarito i limiti della legittimazione ad agire degli organismi collettivi di tutela dei marchi ai sensi della direttiva 2004/48/CE. Ha inoltre precisato che le immunità di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE possono operare anche per un servizio di locazione e registrazione di indirizzi IP, ma solo se l’attività del prestatore resta neutrale e meramente tecnica. In entrambi i casi, la verifica concreta delle condizioni è rimessa al giudice del rinvio.

Rinvio pregiudiziale su legittimazione processuale di un organismo collettivo di titolari di marchi e su applicabilità delle esenzioni di responsabilità e-commerce a un prestatore di locazione/registrazione di indirizzi IP che consente l’anonimato dei domini Internet.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE imponga agli Stati membri di riconoscere a un organismo di rappresentanza collettiva dei titolari di marchi la legittimazione ad agire in nome proprio per tutelare i diritti dei membri; e se gli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE si applichino a un prestatore che si limiti a registrare e locare indirizzi IP consentendo l’uso anonimo di nomi di dominio, con conseguente possibile esonero da responsabilità.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE obbliga gli Stati membri a riconoscere a un organismo collettivo di titolari di marchi la legittimazione ad agire in nome proprio per ottenere le misure e i rimedi della direttiva solo se, secondo il diritto nazionale applicabile, tale organismo è considerato titolare di un interesse diretto alla difesa dei diritti rappresentati ed è autorizzato ad agire in giudizio; la verifica di tali condizioni spetta al giudice nazionale. Quanto alla direttiva 2000/31/CE, le esenzioni di responsabilità degli articoli 12-14 possono applicarsi anche a un prestatore di locazione e registrazione di indirizzi IP che consenta l’anonimato dei domini Internet, purché il servizio rientri in una delle categorie previste, l’attività sia meramente tecnica, automatica e passiva, il prestatore non conosca né controlli le informazioni trasmesse o memorizzate e non svolga un ruolo attivo nell’ottimizzazione dell’attività online dei clienti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 4, lettera c), direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2004/48/CE
  • Considerando 18 direttiva 2004/48/CE
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Considerando 42 direttiva 2000/31/CE
  • Articoli 12, 13 e 14 direttiva 2000/31/CE
  • Articoli 12, paragrafo 3, 13, paragrafo 2, e 14, paragrafo 3, direttiva 2000/31/CE

Legittimazione di un organismo collettivo di titolari di marchi e responsabilità di un prestatore di indirizzi IP

La pronuncia è stata resa in un rinvio pregiudiziale della Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn) nell’ambito di una controversia tra Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. e Deepak Mehta. La causa riguarda, da un lato, la capacità di un organismo di rappresentanza collettiva di titolari di marchi di agire in nome proprio per la tutela dei diritti dei propri membri e, dall’altro, la possibile applicazione delle limitazioni di responsabilità previste per taluni prestatori di servizi della società dell’informazione.

Fatti e procedimento principale

SNB-REACT, organizzazione con sede nei Paesi Bassi incaricata della rappresentanza collettiva dei titolari di marchi, ha chiesto al giudice estone di ordinare a Deepak Mehta di cessare la violazione dei marchi di dieci suoi membri, di astenersi dal reiterarla e di risarcire i danni. Secondo l’organizzazione, Mehta avrebbe registrato nomi di dominio e siti Internet che utilizzavano illecitamente segni identici ai marchi dei membri, nonché sarebbe stato intestatario degli indirizzi IP corrispondenti.

Il convenuto ha contestato di aver registrato i domini o utilizzato i segni in questione e ha sostenuto di aver semplicemente dato in locazione 38.000 indirizzi IP a due società terze, operando quindi come fornitore di accesso/servizio di rete e non come responsabile della trasmissione o del contenuto delle informazioni.

Il tribunale di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che SNB-REACT non fosse legittimata ad agire in nome proprio e che la responsabilità di Mehta non potesse essere affermata sulla base dell’attività illecita dei terzi che utilizzavano i domini e i siti Internet.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:

  • se l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE imponga di riconoscere agli organismi di gestione collettiva dei diritti di marchio la legittimazione ad agire in nome proprio per proteggere i diritti dei titolari;
  • se gli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE si applichino a un prestatore che si limiti a registrare e locare indirizzi IP, consentendo così l’uso anonimo di nomi di dominio Internet.

Normativa rilevante

Per la direttiva 2004/48/CE, la Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, sul campo di applicazione delle misure, procedure e mezzi di ricorso;
  • l’articolo 4, e in particolare la lettera c), relativa agli organi di gestione collettiva;
  • il considerando 18, che amplia la platea dei soggetti legittimati ad agire includendo, in determinati casi, le organizzazioni professionali di gestione dei diritti.

Per la direttiva 2000/31/CE, sono rilevanti:

  • il considerando 42, che definisce le deroghe alla responsabilità in termini di attività meramente tecnica, automatica e passiva;
  • gli articoli 12, 13 e 14, relativi rispettivamente a mere conduit, caching e hosting;
  • i paragrafi che salvaguardano la possibilità di ottenere ordini giudiziali o amministrativi per far cessare o prevenire violazioni.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che l’articolo 4, lettera a), della direttiva 2004/48/CE riconosce sempre ai titolari dei diritti la legittimazione ad agire, mentre le lettere da b) a d) subordinano tale riconoscimento a quanto previsto dalla legislazione applicabile e alla sua conformità.

Il riferimento alla legislazione applicabile comprende sia la normativa nazionale sia, se del caso, quella dell’Unione. Tuttavia, la Corte esclude che gli Stati membri dispongano di una discrezionalità illimitata nel riconoscere o meno la legittimazione agli organismi collettivi: una simile lettura svuoterebbe di effetto utile la disposizione e sarebbe incompatibile con il considerando 18.

Ne deriva che, se un organismo collettivo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale:

  • è riconosciuto dal diritto nazionale come avente un interesse diretto alla difesa dei diritti rappresentati;
  • ed è autorizzato dal medesimo diritto ad agire in giudizio a tutela di tali diritti, allora gli Stati membri sono tenuti a riconoscergli anche la legittimazione ad ottenere i rimedi previsti dalla direttiva 2004/48/CE e ad agire in nome proprio.

La verifica concreta di tali condizioni è rimessa al giudice nazionale.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla direttiva 2000/31/CE, la Corte ricorda che le limitazioni di responsabilità si applicano solo in presenza di un servizio della società dell’informazione. Spetta quindi anzitutto al giudice nazionale verificare se il servizio di locazione e registrazione di indirizzi IP rientri in tale nozione, definita dalla giurisprudenza come servizio prestato a distanza, per via elettronica, su richiesta individuale e normalmente dietro retribuzione.

In secondo luogo, occorre verificare a quale categoria il servizio sia riconducibile tra:

  • semplice trasporto (articolo 12),
  • memorizzazione temporanea/caching (articolo 13),
  • hosting (articolo 14).

La Corte sottolinea che le esenzioni operano solo quando l’attività del prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, senza conoscenza né controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate. Inoltre, esse non si applicano se il prestatore svolge un ruolo attivo, ad esempio consentendo ai clienti di ottimizzare la loro attività di vendita online.

Nel caso di specie, il servizio descritto nella decisione di rinvio potrebbe rientrare nelle ipotesi protette, ma la relativa qualificazione dipende dalla valutazione fattuale del giudice nazionale sull’effettiva neutralità dell’attività svolta da Mehta.

La Corte aggiunge che, anche qualora operi una limitazione di responsabilità, il giudice nazionale può comunque adottare ingiunzioni per far cessare o prevenire una violazione, ai sensi degli articoli 12, paragrafo 3, 13, paragrafo 2, e 14, paragrafo 3, della direttiva.

Dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE va interpretato nel senso che gli Stati membri devono riconoscere la legittimazione ad agire in nome proprio a un organismo collettivo di titolari di marchi, purché il diritto nazionale lo consideri portatore di un interesse diretto alla difesa di tali diritti e gli consenta di agire in giudizio;
  • gli articoli 12-14 della direttiva 2000/31/CE possono applicarsi a un prestatore di locazione e registrazione di indirizzi IP che consenta l’uso anonimo di nomi di dominio Internet, se il servizio rientra in una delle categorie previste e l’attività del prestatore rimane tecnica, automatica e passiva, senza ruolo attivo.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori del diritto, la sentenza è rilevante perché:

  • conferma che la tutela processuale dei diritti di marchio può spettare anche ad organismi collettivi, ma solo nei limiti riconosciuti dal diritto nazionale;
  • ribadisce che la neutralità dell’intermediario è decisiva per beneficiare delle esenzioni di responsabilità della direttiva e-commerce;
  • lascia al giudice nazionale la verifica in concreto della natura del servizio e del ruolo effettivamente svolto dal prestatore.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualemarchicommercio elettronicoresponsabilità degli intermediarilegittimazione ad agire

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.