Sentenza del 01/07/2020 n. 13383 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento (anno 2004) derivante da verifiche su presunto circuito di fatture false; questioni principali: deducibilità delle perdite su crediti, deducibilità delle spese di rappresentanza, corretta iscrizione di riserve, detraibilità dell'IVA per fatture emesse per operazioni inesistenti/collegate a frode 'carosello' e omessa autofatturazione. In Cassazione si discute soprattutto della regola probatoria e dell'onere di dimostrare la consapevolezza del destinatario nella partecipazione alla frode IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le eccezioni di tardività sollevate dal resistente; ha rigettato la maggior parte dei motivi ma ha accolto i motivi n. 4, 5 e 6 (connessi alla detraibilità dell'IVA e all'onere della prova sulla partecipazione del destinatario alla frode). La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata nella parte relativa a tali profili e la causa è rinviata alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame; gli altri motivi di ricorso sono stati rigettati.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 1
Norma richiamata in relazione alla detraibilità dell'IVA; la Corte osserva che la corretta applicazione richiede valutazione della sussistenza dell'operazione e della consapevolezza del destinatario in caso di frode.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2
Norma richiamata nei motivi inerenti alla detrazione dell'imposta; collegata alla disciplina delle fatture e degli obblighi formali per la detrazione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 15
Richiamata nella discussione sulle spese e sulla formazione della base imponibile; la Corte segnala che contestazioni sulla violazione di tale norma devono essere dedotte come violazione di legge piuttosto che mero vizio di motivazione.
TUIR, art. 66 (ora art. 101, comma 4)
Norma richiamata in relazione alla deducibilità delle perdite su crediti: la questione è stata trattata dalla CTR e dalla Cassazione come problema di interpretazione della disposizione sull'accertamento delle perdite.
Cod. civ., art. 2697
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ricorda la ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente nelle ipotesi di frode.
Cod. civ., art. 2729
Richiamato tra le norme contestate dall'Amministrazione, in tema di prova e presunzioni; la Corte richiama la necessità di prove obiettive e specifiche.
Cod. proc. pen., art. 654
Invocato dall'Amministrazione nell'ambito della valutazione delle prove di indagine penale; la Corte segnala limiti all'uso di talune risultanze penali se non adeguatamente valorizzate.
Corte di Giustizia UE, cause C-354/03, C-355/03, C-484/03 (12.1.2006)
Giurisprudenza comunitaria citata in relazione ai principi sulla detraibilità dell'IVA e sulle operazioni inesistenti.
Corte di Giustizia UE, cause C-439/04 e C-440/04 (6.7.2006)
Ulteriore giurisprudenza comunitaria richiamata sui criteri per negare la detrazione dell'IVA in presenza di frode.
Corte di Giustizia UE, PPUH C-277/14 (22.10.2015)
Decisione chiave che stabilisce che l'Amministrazione deve provare, anche per via indiziaria, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario della frode; citata come riferimento principale.
Cassazione, sent. n. 9851/2018
Principi: in tema di IVA l'Amministrazione deve provare anche solo in via indiziaria la fittizieta' del fornitore e la consapevolezza del destinatario; la prova della consapevolezza richiede elementi oggettivi e specifici; incombe sul contribuente la prova contraria di avere agito senza consapevolezza e con diligenza massima.
La sentenza riassume e chiarisce l'onere della prova: se l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi e specifici che avrebbero dovuto mettere in allarme un imprenditore mediamente esperto, allora il contribuente deve dimostrare di avere adottato la diligenza necessaria.
Cassazione, sent. n. 24426/2013
Giurisprudenza nazionale citata come precedente influente nella disciplina della detraibilità dell'IVA in casi di frode.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione contesta la detraibilità dell'IVA per fatture relative a operazioni inesistenti o inserite in un carosello, deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, almeno indiziariamente, la consapevolezza del destinatario della frode.
- La prova della consapevolezza del destinatario si basa su elementi oggettivi e specifici che, presi insieme, avrebbero dovuto mettere in allarme un imprenditore onesto e mediamente esperto (indicatori concreti, incoerenze commerciali, anomalie nei contraenti, ecc.).
- Una volta che l'Amministrazione produce indizi adeguati, l'onere si sposta sul contribuente che deve dimostrare di aver agito senza consapevolezza e di aver adottato la diligenza massima richiesta dalle circostanze (misure di verifica dei fornitori, controlli, documentazione giustificativa).
- Non è necessario che l'Amministrazione provi la 'spartizione' dell'IVA frodata o un vantaggio economico immediato conseguito dal destinatario: la mancanza di tali prove non esonera dall'accertare la consapevolezza del contribuente.
- Contestazioni relative a deducibilità di perdite su crediti o di spese devono essere formulate e motivate come violazioni di legge; la sola censura della motivazione senza specificare la norma violata può essere ritenuta inammissibile o infondata.
- In fase di giudizio il rimando a risultanze di indagini penali richiede attenta valutazione: non tutte le risultanze penali possono automaticamente supplire all'obbligo dell'Amministrazione di fornire elementi oggettivi e specifici sulla partecipazione del contribuente alla frode.
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