Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 957/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riabilitazione disciplinare, con i presupposti pareri negativi del Consiglio Centrale di Disciplina e della Commissione per il Personale del Ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di riabilitazione disciplinare, riferita a nove sanzioni irrogate tra il 1998 e il 2016, nonché i pareri presupposti. Ha dedotto la violazione dell’art. 87 del d.P.R. n. 3/1957 e l’eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta, erronea valutazione e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avesse valutato in modo irragionevole il numero delle sanzioni pregresse, anziché la condotta successiva all’ultima sanzione, caratterizzata da giudizi annuali di ottimo, dal trasferimento ad altra sede, dall’attribuzione di una qualifica superiore e dal parere favorevole del Questore. Ha contestato inoltre la valutazione di una sanzione disciplinare del 17 maggio 2023, sostenendo che essa fosse sub iudice e quindi non valutabile, nonché illegittima nel merito. Secondo la ricorrente, il Consiglio Centrale di Disciplina avrebbe espresso un giudizio sociologico e non adeguatamente motivato sulla sua personalità, mentre il decreto finale avrebbe recepito acriticamente i pareri presupposti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il potere di decidere sulle domande di riabilitazione disciplinare è ampiamente discrezionale e richiede una valutazione complessiva del numero e della gravità delle sanzioni, della loro frequenza nel tempo e della condotta successiva all’ultima sanzione, quale indice del ravvedimento. Il decorso del termine previsto dall’art. 87 del d.P.R. n. 3/1957 non determina quindi un diritto automatico alla riabilitazione. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, salvo il riscontro di illogicità, arbitrarietà o altri vizi di legittimità. Nel caso concreto, le nove sanzioni maturate tra il 1998 e il 2016, pur non particolarmente gravi singolarmente, sono state ritenute complessivamente indicative di una reiterata inosservanza degli obblighi disciplinari. La sanzione del 2023, benché impugnata e successivamente ritenuta illegittima con altra sentenza pronunciata nella stessa data, era valida, efficace e non sospesa al momento dell’adozione dei pareri e del diniego; pertanto poteva e doveva essere valutata quale ricaduta idonea a interrompere il percorso riabilitativo. Le ragioni addotte dalla ricorrente circa l’ingiustizia delle sanzioni anteriori non potevano essere considerate, poiché esse non erano state impugnate. Anche l’eventuale illegittimità del parere del Consiglio Centrale di Disciplina non avrebbe comportato l’annullamento del diniego, poiché i due pareri presupposti erano autonomi e il provvedimento finale risultava sorretto dalla valutazione legittima della Commissione ministeriale. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell’illegittimità successivamente accertata della sanzione del 2023.

Norme richiamate

  • art. 87 d.P.R. n. 3/1957

    Il decorso di soli due anni è astrattamente sufficiente a consentire la riabilitazione disciplinare.

    Il termine temporale costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la riabilitazione; l’amministrazione deve valutare discrezionalmente il complessivo percorso disciplinare e comportamentale dell’interessato.

  • art. 179 c.p.p.

    Uno dei presupposti previsti dal codice di rito penale consiste proprio nell’assenza di ulteriori condanne nel periodo successivo all’espiazione dell’ultima pena.

    La pronuncia richiama, quale criterio analogico, la rilevanza di una successiva ricaduta negativa nella valutazione del percorso riabilitativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La riabilitazione disciplinare del dipendente pubblico non consegue automaticamente al decorso del termine temporale previsto dalla legge: tale decorso consente l’accesso alla valutazione, ma l’amministrazione deve apprezzare complessivamente il numero, la gravità e la frequenza delle sanzioni, nonché la condotta successiva dell’interessato.
  • Nel giudizio sulla riabilitazione disciplinare, una nuova sanzione irrogata dopo l’ultima sanzione presa in considerazione può costituire una ricaduta rilevante e interrompere il percorso riabilitativo, anche se il relativo provvedimento è stato impugnato, qualora al momento dell’adozione del diniego sia ancora valido, efficace e non sospeso.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in rapporto alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; l’eventuale successivo annullamento o accertamento dell’illegittimità di un atto valutato dall’amministrazione non rende automaticamente illegittimo il provvedimento anteriore.
  • Quando il diniego amministrativo si fonda su più pareri presupposti autonomi, l’eventuale vizio di uno di essi non determina necessariamente l’illegittimità del provvedimento finale se un altro parere autonomo contiene una motivazione idonea a sorreggerlo.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell’amministrazione in materia di riabilitazione disciplinare non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità procedente, ma resta limitato alla verifica di illogicità, arbitrarietà, travisamento, carenza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.