Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 655/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 3500/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente n. 20 dell’8 febbraio 2017, nella parte in cui poneva a carico dell’A.T.O. € 24.452,80 oltre IVA per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del pendio, e ordinanza contingibile e urgente n. 30 del 27 aprile 2017, relativa al ripristino del collettore fognario e al rimborso delle spese sostenute dal Comune

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente gestore idrico)

La controversia

L’Assemblea Territoriale Idrica di Enna ha appellato la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. I, n. 3500/2023, che aveva respinto il ricorso contro le ordinanze sindacali connesse al cedimento di un tratto del collettore fognario di adduzione all’impianto depurativo di contrada Pietrasanta e allo sversamento di reflui. Ha contestato la ricostruzione dei fatti e l’imputazione all’ente dei costi di consolidamento del pendio: secondo l’appellante, il collettore era stato danneggiato da una frana provocata da un evento meteorologico eccezionale nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2016, mentre la messa in sicurezza del costone spettava al Comune quale proprietario dell’area; l’A.T.O. era tenuta soltanto agli interventi sulla condotta e non poteva essere destinataria dell’ordine di sostenere i costi delle opere sul versante. Ha inoltre sostenuto che il Comune non poteva imporre tali obblighi senza accertare la titolarità dell’area e la legittimazione passiva del destinatario. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specifiche censure alla sentenza e si è opposto nel merito.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’eccezione di inammissibilità: l’appellante aveva criticato con specifiche censure le conclusioni e il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, come richiesto dall’art. 101, comma 1, c.p.a. È rimasta invece coperta da giudicato la decisione del TAR che aveva respinto le eccezioni di rito di difetto di giurisdizione, irricevibilità e inammissibilità, non essendo stata impugnata dal Comune con appello incidentale. Nel merito, il Collegio ha rilevato che le prove non dimostravano la responsabilità dell’A.T.O. per il dissesto né che i lavori di messa in sicurezza riguardassero soltanto l’area di sedime del collettore. I verbali dei tavoli tecnici confermavano che l’area circostante era insicura e che il Comune aveva riconosciuto la necessità di un intervento urgente sul costone; mancava una relazione tecnica comunale persuasiva che provasse la diversa ricostruzione secondo cui il cedimento sarebbe avvenuto nel fosso di guardia affidato alla custodia dell’A.T.O. Il Comune, quale proprietario e custode dell’area franata, doveva quindi sostenere i costi della messa in sicurezza del pendio; l’A.T.O. restava tenuta ai soli lavori sulla conduttura. Poiché spettava al Comune dimostrare i presupposti del potere esercitato, inclusa la legittimazione passiva dei destinatari dell’ordine, l’appello è stato accolto: riformata la sentenza del TAR, è stata annullata l’ordinanza n. 20 dell’8 febbraio 2017 limitatamente all’addebito di € 24.452,80 oltre IVA all’A.T.I. ed è stata annullata integralmente l’ordinanza n. 30 del 27 aprile 2017. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 1.500 per il primo grado e € 2.500 per l’appello, oltre accessori di legge; spese irripetibili nei rapporti con Acquaenna.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Come noto, l'art. 101, comma 1, c.p.a. non consente una generica riproposizione dei motivi di ricorso respinti o ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado, ma richiede la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione impugnata, poiché l'oggetto del giudizio di appello è costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado.

    L’appello deve contenere specifiche critiche alla sentenza impugnata e alle ragioni della decisione; non è sufficiente riproporre genericamente i motivi già dedotti contro l’atto amministrativo.

  • artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c.

    La norma positiva desumibile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone, inoltre, di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine: giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione) rispetto alle condizioni dell'azione.

    Le questioni vanno esaminate secondo il loro ordine logico, dando priorità alle questioni di rito e, tra queste, ai presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione e al merito.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Dal principio di cui all'art. 329 comma 2, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, discende infatti che sono estranei al thema decidendum i capi della decisione non oggetto di specifica contestazione.

    I capi della sentenza non specificamente impugnati restano estranei al thema decidendum e passano in giudicato.

  • art. 2051 c.c.

    Pertanto, essendo le opere di messa in sicurezza del costone inerenti all’intero costone e cioè a una zona, sino a prova contraria mai fornita in giudizio, non limitata all’area di sedime del collettore fognario e, quindi, di proprietà comunale, è il Comune di Regalbuto, nella sua qualità di proprietario e custode ex art. 2051 c.c., che doveva a proprie spese provvedere alla messa in sicurezza del pendio per consentire i lavori di ripristino della condotta fognaria.

    Nel caso deciso, le opere di sicurezza estese al costone gravavano sul Comune quale proprietario e custode dell’area, non essendo stata provata la responsabilità dell’ente gestore della condotta.

Massime di principio

  • L’appello amministrativo deve individuare specificamente gli errori attribuiti alla sentenza impugnata e spiegare perché le sue conclusioni non sono condivisibili; la mera riproposizione dei motivi di primo grado non soddisfa l’onere di specificità.
  • I capi della sentenza di primo grado non specificamente contestati in appello restano estranei al thema decidendum e passano in giudicato.
  • Quando un’ordinanza contingibile e urgente impone obblighi di fare, l’amministrazione deve provare i presupposti del potere esercitato, inclusa la legittimazione passiva dei destinatari dell’ordine.
  • Se le opere necessarie alla messa in sicurezza riguardano un’area più ampia di quella di sedime dell’infrastruttura gestita da un ente terzo, e non è provata la responsabilità di quest’ultimo per il dissesto, i relativi interventi gravano sul proprietario e custode dell’area; l’ente gestore resta tenuto agli interventi sull’infrastruttura di propria competenza.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiAppello
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.