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Sentenza

Sentenza n. 1547/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida del 30 luglio 2024, notificato alla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio per il Comune di Napoli in pari data e teso a provvedere ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 42/2004 sull’istanza di autorizzazione prodotta dal Prof. Oliva in data 22 gennaio 2024 e successiva integrazione del 19 marzo 2024, volta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di un’attività ricettiva composta da quattro camere oltre locali accessori, e per la nomina di un Commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11 febbraio 2025, per l’annullamento: - del provvedimento a firma del Delegato del Capo Dipartimento avocante della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot.n. MIC_SABAP-NA_UO24|28/11/2024|0019111-P del 28.11.2024, con il quale si è determinato di non autorizzare l’esecuzione delle opere di cui all’istanza del 22.01.2024, acquisita al prot.n. 929, come integrata in data 19.03.2024 prot.n. 4376-A.

Giustizia amministrativa202405845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione ex art. 22 d.lgs. 42/2004 alla realizzazione di un'attività ricettiva composta da quattro camere e locali accessori in un immobile vincolato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con motivi aggiunti, il diniego adottato dalla Soprintendenza dopo la formazione del silenzio-inadempimento, originariamente contestato con il ricorso introduttivo. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e del d.lgs. 42/2004, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, manifesta illogicità e irrazionalità. Il diniego era fondato sulla ritenuta alterazione della tipologia architettonica dell'immobile derivante dalla realizzazione di locali di servizio, cucina e servizi igienici aggiuntivi, nonché dall'innalzamento della quota pavimentale per il passaggio degli impianti. Il ricorrente ha sostenuto che tali interventi non avrebbero modificato la distribuzione originaria degli spazi, sarebbero stati funzionali all'utilizzo ricettivo e avrebbero inciso in modo limitato e non invasivo sull'immobile. Ha inoltre censurato il carattere generico e stereotipato della motivazione, l'assenza di una concreta valutazione dell'impatto sui valori tutelati e la mancata considerazione di soluzioni autorizzative con prescrizioni, in luogo del diniego assoluto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Ha ritenuto fondate le censure di difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Pur riconoscendo che la valutazione della Soprintendenza in materia di tutela dei beni vincolati costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, il giudice ha precisato che tale discrezionalità è sindacabile quanto a logicità, coerenza, completezza, correttezza del criterio tecnico e procedimento applicativo, e non può tradursi in una motivazione meramente apodittica. Nel caso concreto, il diniego non aveva individuato le specifiche caratteristiche degli ambienti, i valori architettonici da preservare, la precedente conformazione delle sale, le loro eventuali caratteristiche di pregio o l'effettiva incidenza dimensionale e percettiva delle opere. Le affermazioni sulla parcellizzazione degli ambienti e sull'alterazione della tipologia architettonica erano quindi generiche e non correlate alla concreta situazione tutelata. Il TAR ha inoltre rilevato che, essendo le ragioni ostative circoscritte alla distribuzione interna, la Soprintendenza avrebbe dovuto valutare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, la possibilità di autorizzare l'intervento con prescrizioni adeguate. Tale valutazione avrebbe dovuto considerare anche l'interesse al recupero di un immobile in stato precario e fatiscente e la possibile compatibilità tra un uso più moderno, la conservazione del bene e la sua maggiore fruibilità. L'amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione concreta e intelligibile del provvedimento, mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; nel caso concreto è stato violato perché il diniego si fondava su affermazioni generiche e non correlate alle specifiche caratteristiche dell'immobile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi e alle osservazioni presentate dal privato prima dell'adozione del diniego; il giudizio si è concentrato, tuttavia, sulla motivazione e sull'istruttoria del provvedimento finale.

  • art. 22 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base del procedimento di autorizzazione per interventi su un bene culturale vincolato; l'autorizzazione deve essere valutata mediante un concreto raffronto tra opere progettate e valori storico-architettonici tutelati.

  • d.lgs. 42/2004

    La tutela del bene culturale comporta un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa dell'amministrazione, ma non esonera dalla necessità di un'istruttoria completa e di una motivazione specifica sull'effettiva compatibilità dell'intervento con i valori tutelati.

Massime di principio

  • La discrezionalità tecnico-valutativa della Soprintendenza nella tutela dei beni culturali non consente motivazioni apodittiche o stereotipate: il provvedimento deve individuare le caratteristiche concrete dell'intervento, raffrontarle con i valori storico-architettonici tutelati ed esplicitare le ragioni effettive di compatibilità o incompatibilità.
  • Il diniego di autorizzazione relativo a un bene culturale vincolato è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non indica la specifica conformazione degli ambienti, gli elementi di pregio da preservare e l'incidenza concreta delle opere sulla percezione e sull'integrità del bene.
  • Quando le ragioni ostative riguardano soltanto aspetti modificabili della distribuzione interna, l'amministrazione deve valutare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, se l'intervento possa essere autorizzato con prescrizioni, anziché disporre un diniego assoluto e radicale.
  • La valutazione di compatibilità paesaggistica o storico-architettonica deve ponderare anche l'interesse al recupero e alla conservazione effettiva dell'immobile, nonché la possibilità che un diverso e più moderno utilizzo ne favorisca la valorizzazione e la fruizione, purché non siano compromessi i valori tutelati.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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