Cassazione Civile, Ordinanza n. 10370/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
I proprietari di alcune unità immobiliari condominiali hanno agito per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento di una delibera assembleare che aveva posto integralmente a loro carico le spese di ripristino dei locali lesionati dal cedimento delle fondazioni, causato dalla rottura di una condotta fognaria condominiale. Hanno inoltre chiesto la condanna del condominio al pagamento delle somme necessarie al ripristino dei beni e il risarcimento del danno da mancato utilizzo di una unità immobiliare al piano terra dichiarata inagibile. Nei giudizi di merito la domanda risarcitoria è stata respinta perché ritenuta generica e non adeguatamente allegata/provata: non era stata specificamente identificata l'unità inagibile, né la sua superficie, destinazione e intestazione, e i documenti prodotti dopo le preclusioni non potevano supplire alle carenze dell'atto introduttivo. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del dovere di pronuncia, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulle prove e sulla liquidazione equitativa del danno; inoltre, con il secondo motivo, hanno contestato la ritenuta tardività delle allegazioni e sostenuto che i documenti allegati all'atto e all'ATP avrebbero già consentito l'identificazione del bene e del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: la motivazione della Corte d'appello non era apparente, ma sufficiente e comprensibile; non ricorreva il vizio di omesso esame di fatti decisivi, anche per la presenza di doppia conforme; la denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. era inammissibile perché mirava a contestare la valutazione delle prove; la richiesta di liquidazione equitativa del danno era correttamente negata perché mancavano l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del pregiudizio; infine, i documenti prodotti non potevano sostituire le allegazioni mancanti, essendo intervenute le preclusioni istruttorie e decisorie. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; non basta la semplice insufficienza o la richiesta di una diversa lettura del merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'obbligo di motivazione della sentenza, che deve rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la corte di merito, pur valutando congiuntamente i motivi, fornisce una risposta sostanziale alla domanda o alla censura.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non quando valuta criticamente le prove offerte.
art. 116 c.p.c.
Il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
art. 1223 c.c.
È richiamato quale base del risarcimento del danno conseguenza, che richiede allegazione e prova del pregiudizio.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è possibile solo se l'esistenza del danno è provata e la sua quantificazione precisa è impossibile o estremamente difficile.
art. 2051 c.c.
È la norma evocata per la responsabilità da cose in custodia connessa alla condotta fognaria condominiale.
art. 2056 c.c.
Si applicano, in tema di responsabilità extracontrattuale, i criteri di risarcimento e di prova del danno previsti per l'inadempimento, compresa la possibile liquidazione equitativa nei soli casi ammessi.
art. 2697 c.c.
L'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento resta a carico del danneggiato.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione all'uso delle presunzioni per la prova del danno conseguenza, che presuppone comunque l'allegazione dei fatti base.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni possono concorrere alla prova del danno, ma non sostituiscono il necessario impianto allegatorio e probatorio.
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
L'atto di citazione deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento della pretesa.
art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.
I documenti possono essere indicati nell'atto introduttivo, ma hanno funzione probatoria e non possono supplire alla mancata allegazione dei fatti costitutivi.
art. 164 c.p.c.
La carenza degli elementi essenziali dell'atto di citazione può determinare nullità; nel caso esaminato, la domanda risarcitoria è stata ritenuta comunque generica e non sufficientemente precisata.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Entro il primo termine di trattazione le parti devono precisare e integrare le allegazioni nel rispetto delle preclusioni.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Le produzioni documentali tardive non possono ampliare il thema decidendum né sanare carenze di allegazione già cristallizzate.
art. 189 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte esclude che vi sia stata omissione rilevante rispetto alle richieste della parte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto le spoglie della violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per le nullità processuali e della sentenza, ma la Corte ha escluso i vizi denunciati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile salvo che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie nella fase camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il danno da mancato godimento o da inagibilità di un bene va allegato e provato come danno conseguenza: la parte deve identificare con precisione il bene interessato, il periodo di indisponibilità e gli elementi utili alla quantificazione, non essendo sufficiente la mera allegazione del fatto lesivo.
- I documenti prodotti hanno funzione probatoria e di chiarimento, ma non possono sostituire l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda, né ampliare il thema decidendum dopo la maturazione delle preclusioni processuali.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è consentita solo quando l'esistenza del danno sia provata e la sua quantificazione risulti impossibile o estremamente difficile; non può essere usata per colmare la mancanza di prova del pregiudizio.
- La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri consentiti, non quando si contesta il diverso peso attribuito alle prove ritualmente offerte.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è limitato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più consentito censurare la semplice insufficienza o la non condivisibilità della motivazione.
- In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10336/2025 del 19/04/2025
- ordinanza_civile · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10341/2025 del 19/04/2025
- ordinanza_civile · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10342/2025 del 19/04/2025
- ordinanza_civile · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10343/2025 del 19/04/2025
- ordinanza_civile · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10344/2025 del 19/04/2025
- ordinanza_civile · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10347/2025 del 19/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →