Cassazione Penale, Sentenza n. 2053/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 23/02/2023 che li aveva condannati per violazione di sigilli e per una contravvenzione urbanistica (per quest'ultima dichiarata estinta per prescrizione). In particolare si contestava la responsabilità penale di Crini per presunto concorso nei lavori abusivi e si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante ex art. 349, comma 2, c.p.
La decisione
Per Crini Giuseppe Paolo la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato (depositato certificato di morte). Il ricorso di Ienni Rosalia è stato dichiarato inammissibile per carenza di critiche motivate alla decisione impugnata; la sentenza dei giudici di merito è stata ritenuta correttamente motivata quanto alla responsabilità dell'imputata (proprietaria e custode, trovata sul luogo e priva di spiegazioni) e al bilanciamento delle circostanze. A Ienni sono state addebitate le spese processuali e ordinato il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
art. 110; art. 349, secondo comma; artt. 62-bis, 133, 134
Art. 110 (concorso di persone nel reato) utilizzato per valutare il concorso tra i coniugi; art. 349, comma 2 (circostanza aggravante) contestata e bilanciata con le attenuanti generiche valutate dai giudici di merito; artt. 62-bis, 133, 134 riferiti al trattamento sanzionatorio e al calcolo della pena e delle circostanze
D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
art. 44, comma 1, lettera b)
Norma che incrimina le violazioni edilizie (opere abusive) rilevanti nella fattispecie; collegata alla contravvenzione urbanistica che i giudici di merito hanno ritenuto estinta per prescrizione
Codice di procedura penale
Prevede l'onere delle spese processuali e la possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione
Giurisprudenza costituzionale
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione agli effetti della dichiarazione di inammissibilità e alla valutazione sulla colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti una volta prodotto certificato di morte.
- In Cassazione i motivi devono contenere censure critiche e specifiche alla motivazione dei giudici di merito; mere affermazioni generiche o non argomentate rendono il ricorso inammissibile.
- La responsabilità per violazione di sigilli e abusi edilizi può essere desunta dalla qualità di proprietario/custode dell'immobile e dalla presenza sul luogo dei lavori, salvo che l'imputato fornisca spiegazioni alternative convincenti.
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti richiede che il ricorrente indichi elementi concreti omessi o valutati erroneamente dai giudici di merito; la semplice richiesta di prevalenza delle attenuanti non è sufficiente.
- Se la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso senza che sussista colpa grave della parte, restano applicabili le sanzioni per spese e l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende secondo art. 616 c.p.p.
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