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Sentenza

Sentenza n. 800/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 240 del 5 giugno 2024

Giustizia amministrativa202500742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Grosseto, sezione lavoro, relativa al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 240 del 5 giugno 2024, passata in giudicato il 10 febbraio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero all’adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, dopo la notificazione del titolo alla sede reale dell’Amministrazione il 26 settembre 2024 e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere ricevuto nel gennaio 2026 quanto dovuto in esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adempiuto al giudicato e la ricorrente ha ricevuto quanto dovuto. Nonostante l’intervenuto adempimento, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero, ritenendo che la necessità per la ricorrente di promuovere il giudizio per ottenere l’esecuzione del titolo non potesse ridondare a suo danno. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Non risulta adottata una pronuncia sulla nomina del commissario ad acta o sulla penalità di mora, divenute prive di oggetto per effetto dell’adempimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la richiesta di una penalità di mora; nel caso concreto il giudizio è stato definito per intervenuto adempimento del giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione che fondava il diritto della ricorrente al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, come accertato dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio applicabile all’esecuzione delle decisioni giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha rilevato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    È stato richiamato per la liquidazione delle spese, determinata tenendo conto del carattere seriale e della non elevata complessità della causa.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale la domanda di esecuzione né, di regola, le misure sostitutive richieste per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • L’intervenuto adempimento dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso all’ottemperanza si è reso necessario per ottenere l’esecuzione del giudicato; il giudice può porre le spese a carico dell’amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’adempimento sopravvenuto durante il processo può determinare la cessazione della materia del contendere, ferma la regolazione delle spese in ragione della condotta amministrativa che ha reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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