Cassazione Civile, Ordinanza n. 30287/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società in liquidazione aveva proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., contro una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo dal Ministero, crediti originati dalla revoca di un contributo pubblico. Nel corso del giudizio era intervenuto lo sgravio della pretesa, sicché il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul merito, ma aveva posto le spese a carico virtuale della società opponente e poi le aveva compensate integralmente. La società aveva appellato solo la statuizione sulle spese, sostenendo che non fosse corretta la sua soccombenza virtuale, almeno con riguardo ai profili di opposizione all’esecuzione. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello, rilevando che la soccombenza virtuale riguardava anche i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi e che ciò giustificava comunque la compensazione delle spese. In cassazione la società deduceva violazione dell’art. 184, comma 1, del R.D. 267/1942, ma la censura era diretta soltanto contro una delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione sulle spese, senza investire l’ulteriore autonoma ratio relativa alla soccombenza virtuale anche sui motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una autonoma ratio decidendi non specificamente censurata, costituita dalla valutazione di soccombenza virtuale anche sui motivi di opposizione agli atti esecutivi e, quindi, dalla conseguente legittimità della compensazione delle spese del primo grado ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Per questo motivo l’eventuale accoglimento della censura non avrebbe comunque inciso sulla decisione impugnata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato quale base dell’opposizione all’esecuzione proposta avverso la cartella di pagamento.
art. 617 c.p.c.
richiamato quale base dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, ritenuti in parte tardivi in primo grado.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dalla soccombenza virtuale e, in particolare, da una situazione di reciproca soccombenza virtuale derivante dall’esito dei diversi motivi di opposizione.
art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.
la violazione di legge è stata prospettata come vizio del motivo di ricorso per cassazione.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
R.D. 267/1942, art. 184, comma 1
norma evocata nel motivo di ricorso come oggetto della denunciata violazione o falsa applicazione, ma la Corte non entra nel merito della sua interpretazione per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le ragioni poste a base della decisione.
- In tema di spese di lite, se il giudizio è unitario e comprende domande o opposizioni di diversa natura, la regolamentazione delle spese deve tenere conto dell’esito complessivo di tutte le questioni decise nel processo.
- La soccombenza virtuale può essere valutata con riferimento a ciascun segmento del giudizio; una situazione di reciproca soccombenza virtuale può giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
- La censura in cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se resta intatta una base autonoma della decisione, l’eventuale accoglimento della doglianza non può produrre utilità concreta per il ricorrente.
- L’omessa specifica impugnazione di una autonoma argomentazione decisiva della sentenza può tradursi in difetto di interesse o nel passaggio in giudicato di quella parte della decisione.
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