Cassazione Civile, Ordinanza n. 34243/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, estranea al sindacato di legittimità. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali relativi alla predisposizione di un piano di lottizzazione e di un progetto per un centro residenziale, in relazione a un terreno oggetto di preliminare di compravendita. Il tribunale, in sede di opposizione, aveva ridotto la somma dovuta ritenendo che l'incarico fosse stato conferito congiuntamente dal promittente venditore e dal promissario acquirente; la corte d'appello aveva invece accolto l'appello della società opponente, escludendo la debenza del compenso e disponendo la restituzione di quanto pagato. Nel ricorso per cassazione la professionista ha dedotto un unico motivo, lamentando l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e sostenendo che da esse sarebbe emersa l'esistenza dell'incarico professionale tra le parti. La società ha resistito con controricorso. La censura è stata ritenuta in realtà volta a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale e per la proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste di vizio di motivazione o di erronea valutazione delle risultanze istruttorie, miri in realtà a una nuova ricostruzione del fatto e a una diversa valutazione delle prove.
- L'apprezzamento delle prove e la selezione degli elementi ritenuti decisivi competono al giudice di merito, il quale non è tenuto a discutere analiticamente ogni elemento istruttorio o a confutare tutte le deduzioni difensive, purché indichi le ragioni del proprio convincimento.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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