Sentenza n. 3773/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: a) del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Napoli del 23 febbraio 2023; b) della delibera, di pari data (23 febbraio 2023), contenuta nel suddetto verbale, con cui l'Organo Direttivo dell'A.C. Napoli ha indetto le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Ente; c) di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, in parte qua ed ove e per quanto di interesse: 1. del Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club Napoli (deliberato dal Consiglio Direttivo il 9.4.2014 ed approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30.4.2014 e dal Consiglio Generale ACI con modifiche il 24.7.2014), nella parte in cui - art. 12, comma 1 - prevede che “Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre una lista orientativa, comprendente un numero di candidati non superiore ai Consiglieri da eleggere e che può contenere, oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti, anche quelli di altri candidati. Il Consiglio Direttivo può presentare anche una candidatura per le elezioni del rappresentante delle tipologie speciali scegliendo il nominativo tra i Soci suddetti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Napoli del 23 febbraio 2023 e delibera, contenuta nel verbale, di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, nonché il regolamento elettorale nella parte relativa alla lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo
Esito
Favorevole al resistente (ente associativo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Napoli del 23 febbraio 2023 e la coeva delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'ente, nonché gli atti presupposti e connessi, compresa la disposizione del regolamento elettorale che attribuisce al Consiglio Direttivo la facoltà di predisporre una lista orientativa di candidati e di presentare una candidatura per il rappresentante delle tipologie speciali. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Prima dell'udienza di discussione, i ricorrenti hanno dichiarato di non essere più interessati alla definizione nel merito del ricorso e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione dei ricorrenti e applicando il principio dispositivo che permea il processo amministrativo. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito e del complessivo andamento del giudizio, ritenuto idoneo a integrare gravi ed eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dai ricorrenti, impone la definizione del giudizio con una pronuncia di improcedibilità senza esame del merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato in epigrafe quale disposizione processuale applicabile; il testo non ne esplicita l'incidenza specifica sulla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza; il testo non ne esplicita l'incidenza specifica sulla decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione di merito, ove risulti sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il principio dispositivo che permea il processo amministrativo impone al giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e di definire il giudizio in rito, senza esaminare la legittimità degli atti impugnati.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, in relazione alla pronuncia in rito e al complessivo andamento processuale, sussistano gravi ed eccezionali ragioni.
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