Cassazione Civile, Ordinanza n. 13329/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui il Comune le aveva richiesto il pagamento della TARSU per l'anno 2011. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata con motivazione per relationem. In cassazione la società deduceva otto motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo per relationem e violazione delle regole sulla motivazione; (2) omessa pronuncia sull'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; (3) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione in pendenza di altra causa ritenuta pregiudiziale; (4) violazione delle norme sulla determinazione della superficie tassabile, assumendo che il Comune avesse tassato superfici maggiori rispetto alla denuncia e agli atti precedenti; (5) violazione dell'art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993, sostenendo che gran parte delle aree erano giardini e camminamenti non produttivi di rifiuti; (6) omessa considerazione della stagionalità dell'attività svolta; (7) violazione delle norme che prevedono la riduzione tariffaria per attività stagionali; (8) mancata disapplicazione di delibera comunale ritenuta illegittima alla luce di un precedente annullamento giurisdizionale di delibere comunali analoghe.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della sentenza d'appello, sufficiente a consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico; ha escluso la sospensione necessaria perché la causa asseritamente pregiudiziale non era più pendente, essendo stata definita con sentenza definitiva; ha reputato inammissibili o infondati i motivi sulla superficie tassabile e sulla natura non tassabile di alcune aree perché diretti a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e perché non autosufficienti; ha respinto i motivi sulla stagionalità rilevando che tale circostanza doveva essere allegata e documentata nella denuncia originaria o in variazione e non poteva essere introdotta solo in giudizio; ha infine escluso che l'annullamento di una delibera tariffaria di annualità precedente imponesse la disapplicazione delle delibere successive non impugnate, ciascuna autonomamente regolante la materia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione per relationem è legittima se il giudice di appello fa proprie le ragioni del primo giudice e consente di ricostruire il percorso argomentativo.
artt. 1, comma 2, 6 e 36 d.lgs. 546/1992
Richiamati a sostegno del vizio di motivazione dedotto contro la sentenza tributaria d'appello.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata disattesa perché la questione della sospensione non era fondata; nel complesso la Corte ha ritenuto non sussistente un vizio decisorio rilevante.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità concreto e attuale, con causa pregiudiziale ancora pendente.
art. 49 d.lgs. 546/1992
È richiamato per l'applicabilità, nel processo tributario, delle regole sulla sospensione del processo.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Invocato dalla ricorrente in tema di legittimità dell'atto impositivo e della maggiore superficie tassabile.
art. 72, comma 1, d.lgs. 507/1993
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla superficie tassabile.
art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993
Norma invocata per escludere dalla tassazione aree non idonee a produrre rifiuti.
art. 66, comma 3, lett. c) d.lgs. 507/1993
Invocato per la riduzione della tariffa per attività stagionale.
art. 38 del Regolamento Comunale TARSU
Richiamato a sostegno della pretesa riduzione tariffaria per l'attività stagionale.
art. 5 L. 2248/1865 all. E
Invocato per la disapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La sentenza di appello può essere motivata per relationem alla decisione di primo grado, purché il rinvio consenta di ricostruire in modo agevole e controllabile le ragioni del rigetto e il giudice d'appello mostri di avere esaminato le censure di gravame.
- La sospensione necessaria del processo richiede una pregiudizialità concreta e attuale: se la causa asseritamente pregiudiziale non è più pendente, la sospensione non può essere disposta.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove; i motivi che mirano a ribaltare gli accertamenti di merito sono inammissibili o infondati.
- Il contribuente che invochi una riduzione tariffaria per stagionalità dell'attività deve allegare e documentare tale circostanza nella denuncia originaria o in variazione, non potendo introdurla per la prima volta nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.
- L'annullamento giurisdizionale di una delibera tariffaria relativa a un'annualità precedente non travolge automaticamente le delibere successive non impugnate, che hanno autonoma efficacia regolativa e non comportano di per sé giudicato esterno o obbligo di disapplicazione incidentale.
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