Sentenza n. 1194/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento Diniego n. 261/2021 - Condono S/49604, adottato dal Comune di Firenze Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata in data 22.02.2021 e notificato in data 11.03.2021, con il quale l'Amministrazione ha disposto il “diniego della domanda di Concessione Edilizia in Sanatoria presentata ai sensi dell'art. 31 Legge n. 47 del 28.02.1985 da Maria Cristina Verdi in data 30.09.1986 e registrata con protocollo 104760/1986 posizione S /49604”; - nonché, per quanto occorrer possa, delle note prot. 06/442/13 del 20.04.2006 e prot. GP 06/775/01 del 25.07.2006, notificate alla sola Sig.ra Maria Cristina Verdi, nella parte in cui erano richieste ulteriori integrazioni rispetto alla conformità sismica del manufatto; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché incogniti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 05.11.2021: - del provvedimento n. 1822/2021 del 16.08.2021 [Condono 49604/1985] notificato in data 27.08.2021, avente in oggetto “Condono S/49604/ - Rettifica provvedimento di Diniego n. 261/21 del 22.02.2021”, nella parte in cui la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze ha ritenuto di mantenere invariato quanto disposto con il diniego n. 261/2021 ed il relativo ordine di demolizione per le opere strutturali “MOD 47/85 - A1 - piano primo: realizzazione di soppalco in legno con struttura in ferro - mq. 23,99 (s.u.); MOD. 47/85 - C1 - piano terreno: accorpamento di un piccolo vano contiguo destinato a servizio igienico (zona ingresso)”, ritenendo che “il presente provvedimento di rettifica costituisce parte integrante del provvedimento di diniego n. 261/21 del 22.02.2021”; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché incogniti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di condono edilizio relativo a un soppalco e ad opere interne, successivamente rettificato limitando il diniego al solo soppalco
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, acquirenti dell’immobile e subentrati nella gestione della pratica di condono presentata ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, hanno impugnato il diniego comunale fondato sulla mancata produzione della documentazione relativa alla conformità statica e sismica delle opere. Con i primi due motivi hanno dedotto che il Comune aveva erroneamente ritenuto scaduto il termine triennale per l’esecuzione dei lavori di adeguamento statico e il termine di 120 giorni per l’integrazione documentale, senza esaminare nel merito l’istanza di proroga presentata dagli interessati. Hanno inoltre lamentato che l’Amministrazione aveva esteso il diniego anche a opere non strutturali, indipendenti dal soppalco. Nelle more, il Comune ha adottato un provvedimento di rettifica limitando il diniego al solo soppalco; tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e annullato il diniego. Ha ritenuto che il comma 10 dell’art. 35 della legge n. 47/1985, prevedendo, in caso di mancata esecuzione dei lavori di adeguamento, la possibilità per il Sindaco di eseguirli d’ufficio in danno degli inadempienti, presupponga la perdurante efficacia della domanda di condono anche dopo la scadenza del termine triennale; diversamente, sarebbe stata prevista la demolizione dell’opera e non il consolidamento d’ufficio. Ha inoltre affermato che la procedura per l’attestazione di idoneità statica, quando richiede lavori di adeguamento, costituisce un subprocedimento con proprie scansioni e termini, sicché il termine di 120 giorni per l’integrazione documentale non giustificava automaticamente la declaratoria di inammissibilità. Il Comune, che per anni non aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda e aveva implicitamente accordato proroghe, avrebbe dovuto esaminare nel merito l’ultima richiesta di proroga, valutando la consistenza delle ragioni addotte, anche in considerazione del tardivo coinvolgimento diretto degli attuali proprietari. Il terzo motivo del ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la rettifica aveva eliminato dal diniego le opere non strutturali. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro una conferma mera e impropria, priva di autonomo apporto istruttorio e motivazionale. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa della domanda di concessione edilizia in sanatoria oggetto del giudizio.
Disciplina la documentazione e il procedimento relativi all’idoneità statica delle opere oggetto di condono, nonché l’esecuzione dei lavori di adeguamento e le conseguenze della loro mancata esecuzione.
Ricollega i termini per il deposito del certificato di idoneità statica e per l’eventuale esecuzione dei lavori agli artt. 4 e 7 della legge n. 1086/1971.
Il termine triennale per l’esecuzione dei lavori di adeguamento non determina, per il solo decorso, la perdita di efficacia della domanda di condono.
qualora non si proceda alla esecuzione dei lavori di adeguamento nei termini previsti il Sindaco ha facoltà di fare eseguire gli stessi in danno degli adempienti
La previsione dell’esecuzione d’ufficio dei lavori in danno presuppone che la domanda di condono resti efficace anche dopo la scadenza del termine per l’adeguamento.
Il termine di 120 giorni per l’integrazione documentale non è stato ritenuto automaticamente idoneo a fondare il diniego, poiché la procedura sull’idoneità statica costituisce un subprocedimento autonomo con proprie scansioni.
Sono richiamati dall’art. 35, comma 6, della legge n. 47/1985 per la determinazione dei termini relativi al certificato di idoneità e all’eventuale esecuzione dei lavori.
Massime di principio
- La previsione normativa che consente all’amministrazione di eseguire d’ufficio, in danno dell’interessato, i lavori di adeguamento statico di un’opera oggetto di condono presuppone la perdurante efficacia della domanda di sanatoria anche dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione dei lavori; tale scadenza non comporta quindi automaticamente l’inammissibilità o l’inefficacia della domanda.
- La procedura relativa all’attestazione di idoneità statica di un manufatto oggetto di condono, quando siano necessarie opere di adeguamento, costituisce un subprocedimento autonomo, caratterizzato da proprie scansioni e termini; il termine generale per l’integrazione documentale non può essere applicato meccanicamente per respingere la domanda senza considerare tale disciplina speciale.
- Quando l’amministrazione abbia protratto per anni l’istruttoria senza dichiarare l’improcedibilità della domanda e abbia di fatto accordato proroghe, essa deve esaminare nel merito una successiva richiesta di proroga, valutando la serietà delle ragioni dedotte e la posizione dell’interessato, anziché respingerla sulla base del mero decorso di termini non decisivi.
- La conferma meramente impropria di un precedente diniego, priva di autonomo apporto istruttorio e motivazionale e limitata al rinvio al provvedimento originario, non è autonomamente contestabile con motivi aggiunti come nuovo esercizio del potere, ferma restando la possibilità di impugnare il provvedimento originario.
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