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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9656/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza di appello che, dopo la loro rinuncia a gran parte dei motivi di impugnazione e la convenzione sulla pena, aveva rideterminato le pene principali (2 anni per Bruno, 1 anno e 4 mesi per Stefano) confermando altresì le statuizioni civili e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. I motivi di ricorso denunciavano: (i) errore nella liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile, dovuto al fatto che in primo grado la condanna al risarcimento era stata estesa a imputati nei cui confronti la parte civile non si era costituita; (ii) erronea applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, resa senza specifica e congrua motivazione e in applicazione automatica della statuizione di primo grado nonostante la pena principale inflitta fosse inferiore a tre anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nel resto, ma ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione e alla determinazione della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. La Cassazione ha ritenuto che la conferma automatica dell'accessorio da parte della Corte territoriale fosse viziata da insufficiente motivazione: il giudice d'appello avrebbe dovuto motivare concretamente l'applicazione e la durata dell'interdizione richiamando i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Ha inoltre precisato che l'esclusione della pena accessoria non deriva automaticamente dal fatto che la pena detentiva sia inferiore a tre anni (tale limite opera in via diversa e non si applica al regime delle pene accessorie richiamando l'interpretazione di norme sul patteggiamento). Sul punto processuale-civile, la Corte ha escluso la condanna alle spese del presente grado in favore della parte civile che non è intervenuta in udienza ma ha soltanto depositato memoria.

Norme richiamate

  • art. 377 cod. pen.

    La norma incriminatrice è stata richiamata come fatto-reato; il giudice deve comunque motivare l'applicazione delle pene accessorie previste per il reato di intralcio alla giustizia

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come parametro che il giudice deve considerare per la determinazione della pena (criteri generali e finalità della pena) quando si motiva l'applicazione della pena accessoria

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per il giudizio di commisurazione della pena e della sua durata; la Corte rileva l'obbligo di motivazione sul contemperamento dei criteri ivi indicati anche per le pene accessorie

  • art. 444 cod. pen. e art. 445, comma 1, c.p.p.

    La Corte chiarisce che le limitazioni riferite all'art. 445 c.p.p. (effetti del patteggiamento) sono norme di stretta interpretazione e non si estendono automaticamete al regime delle pene accessorie applicate in altre forme di definizione, pertanto non impediscono necessariamente l'applicazione dell'accessorio quando la pena principale è inferiore a due o tre anni

  • art. 29 cod. pen.

    Richiamato per spiegare che la previsione di interdizione di cinque anni opera solo se la condanna a pena principale è non inferiore a tre anni, quindi non applicabile automaticamente quando la pena principale è inferiore; tuttavia la durata dell'accessorio deve essere motivata concretamente

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in legge 176/2020 e proroghe

    Richiamato in tema di modalità di trattazione dell'appello e definizione con rito a trattazione scritta; la richiesta di trattazione orale ha impedito la definizione con rito scritto

Massime di principio

  • La rinuncia a motivi di appello limita i profili che il giudice d'appello (e, in cassazione, il giudice di legittimità) possono esaminare: non si possono sollevare questioni che siano state espressamente rinunciate.
  • Le pene accessorie non rientrano automaticamente nell'accordo di costituzione della pena principale e richiedono una specifica e autonoma motivazione da parte del giudice: l'applicazione e la durata vanno determinate con riferimento ai criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.
  • Il fatto che la pena principale sia inferiore a una soglia (es. tre anni) non esclude automaticamente l'applicazione di una pena accessoria; occorre verificare la normativa applicabile e la motivazione concreta del giudice (le esenzioni automatiche possono essere previste solo da norme specifiche e di stretta interpretazione).
  • Gli accordi o rinnovazioni sulla pena (es. patteggiamento o accordi in appello) non possono riverberarsi automaticamente sulle statuizioni civili o su vizi della sentenza di primo grado non oggetto di impugnazione dalle parti; le statuizioni civili rimangono autonome e vanno impugnate separatamente se ritenute errate.
  • In Cassazione non si liquidano le spese del grado a favore della parte civile che non sia intervenuta alla discussione pubblica limitandosi a depositare una memoria con nota spese; la partecipazione alla discussione può influire sul diritto alla condanna alle spese.

Testo integrale

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