Cassazione Penale, Ordinanza n. 39111/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado in un procedimento per rapina aggravata. In particolare, il ricorrente ha dedotto: 1) la mancata rivalutazione da parte della Corte d'appello della sentenza di primo grado affetta, a suo dire, da vizio di motivazione mancante quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, c.p. e dell'art. 625-bis c.p.; sosteneva che la Corte territoriale non potesse integrare la motivazione ma dovesse annullare la sentenza di primo grado; 2) la violazione di legge in relazione all'art. 625-bis c.p., ritenendo applicabile tale previsione al caso concreto; 3) la violazione di legge in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1, c.p., contestando l'applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, nei casi di motivazione mancante della sentenza di primo grado, il giudice d'appello non è tenuto ad annullare la decisione, potendo invece integrare anche integralmente la motivazione in forza dei suoi poteri di piena cognizione, non trattandosi di ipotesi tassativamente previste dall'art. 604 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto non proponibile in questa sede perché riproduttivo di censure già correttamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 625-bis c.p. al reato di rapina. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato congruamente, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata, sulla corretta applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 6, c.p.
Richiamato come attenuante invocata dal ricorrente per il mancato riconoscimento nel giudizio di merito.
art. 625-bis c.p.
Richiamato dal ricorrente e poi escluso dalla Corte territoriale come non applicabile al reato di rapina, trattandosi di circostanza prevista solo per specifici reati non ricompresi nel caso concreto.
art. 604 c.p.p.
Le ipotesi di annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello sono tassative; la mancanza di motivazione non vi rientra, potendo l'appello integrare la motivazione mancante.
art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.
Norma sull'aggravante dell'uso dell'arma, ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito.
Massime di principio
- Il giudice di appello, dinanzi a una sentenza di primo grado carente o mancante di motivazione, non deve necessariamente annullare la decisione se l'ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 604 c.p.p.; può invece integrare la motivazione esercitando i suoi poteri di piena cognizione sul fatto.
- L'omessa motivazione della sentenza di primo grado non comporta, di per sé, la violazione del diritto a un grado di giudizio, quando il giudice d'appello possa colmare il vuoto motivazionale pronunciandosi sul merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio della decisione impugnata, è inammissibile.
- Un aggravante o una circostanza speciale prevista per determinati reati non è applicabile in via estensiva a fattispecie diverse se il testo normativo e la decisione di merito escludono tale estensione.
- Quando la Corte di appello fornisce una motivazione congrua e conforme alla giurisprudenza consolidata sull'applicazione di un'aggravante, la censura di violazione di legge sul punto è manifestamente infondata.
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