Cassazione Penale, Sentenza n. 30687/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 81, cpv. c.p. e 8 d.lgs. 74/2000) per gli anni 2011-2013, deducendo travisamento della prova per omissione di valutazione del verbale di accertamento e sequestro del 08/04/2014 e prospettando una ricostruzione alternativa secondo la quale il commercialista Pozzi avrebbe confezionato le fatture false in favore della T.F.M. s.r.l.; inoltre censurava la motivazione dei giudici di merito per aver ritenuto irrilevante la mancata denuncia contro Pozzi e lamentava violazione del principio del ragionevole dubbio (artt. 530, comma 2 e 533 c.p.p.) e vizio nella determinazione della pena, sostenendo che l'entità dell'imposta evasa avrebbe dovuto giustificare la pena nel minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto infondato il vizio di travisamento della prova poiché il documento invocato non risultava decisivo nel compendio probatorio valutato dai giudici di merito; ha confermato che la Corte d'appello ha esaminato e adeguatamente motivato il rigetto dell'ipotesi alternativa (mancanza di riscontri concreti e non decisività del verbale), e che non vi è stata violazione del criterio del oltre ogni ragionevole dubbio. Anche il motivo sulla dosimetria è stato ritenuto privo di fondamento: la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. La sentenza di merito (condanna a 3 anni di reclusione) resta quindi efficace. Essendo il ricorso inammissibile e non sussistendo assenza di colpa nella sua determinazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., comma (concorso di persone)
Applicata per ritenere il ricorrente responsabile quale titolare della societa che ha emesso fatture per operazioni inesistenti, come componente dell'evento criminoso.
art. 8 d.lgs. 74/2000
Richiamato per la qualificazione del fatto come emissione di fatture per operazioni inesistenti ai fini fiscali.
art. 530 c.p.p., comma 2
Richiamato nel contesto del principio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione di tale principio.
art. 533 c.p.p.
Richiamato nella discussione sul metodo dialettico e sul criterio del dubbio: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato le ipotesi alternative e motivato la decisione.
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri previsti e motivato la scelta della misura.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Richiamato per giustificare lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti.
art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, in assenza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai presupposti della sanzione per ricorso inammissibile; qui usata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova è perseguibile in Cassazione solo se l'omissione o l'errata rappresentazione riguarda un elemento decisivo dell'apparato probatorio; meri rilievi sul peso della prova sono inammissibili.
- Una prospettazione alternativa della difesa (es. addebito dell'attività criminosa a un terzo) deve essere supportata da riscontri concreti e non può limitarsi a ipotesi congetturali per fondare il dubbio ragionevole.
- La mancata denuncia di un terzo non costituisce automaticamente prova contro l'imputato, ma l'assenza di ulteriori riscontri concreti indebolisce la tesi difensiva.
- In caso di doppia conformità (Tribunale e Corte d'appello concordi), il sindacato della Cassazione sui fatti è assai limitato: occorre che l'errore emerga in modo macroscopico e decisivo.
- Per la determinazione della pena il giudice di merito può scegliere e valorizzare i criteri ritenuti predominanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; la valutazione discrezionale è sindacabile in Cassazione solo se priva di motivazione sufficiente.
- Proceduralmente, il giudizio in camera di consiglio senza presenza delle parti è possibile nei casi previsti dalla normativa emergenziale, ma ciò non incide sul sindacato di legittimità quando le motivazioni sono chiare.
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