Sentenza del 18/09/2015 n. 18350 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2000. L'accertamento riguardava detrazioni IVA ritenute indebite per operazioni soggettivamente inesistenti, con coinvolgimento di una società ritenuta "cartiera". Il primo motivo denunciava la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, sostenendo che non fosse necessaria l'allegazione del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società terza, poiché l'avviso ne avrebbe riprodotto il contenuto essenziale. Il secondo motivo censurava l'insufficienza della motivazione della CTR circa l'idoneità dell'avviso a riportare tale contenuto essenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato, e ha dichiarato inammissibile il secondo per la mancata formulazione del necessario "momento di sintesi" richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. La Corte ha confermato che, quando l'avviso di accertamento richiama documenti non conosciuti dal contribuente, tali documenti devono essere allegati oppure il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'avviso. Poiché la CTR aveva correttamente applicato questo principio, l'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 11.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5
Il richiamo nell'avviso di accertamento a elementi contenuti in altri atti è legittimo se tali atti sono allegati oppure se nell'avviso è riprodotto il loro contenuto essenziale.
L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria. Se l'atto richiama un documento non previamente conosciuto, il documento deve essere allegato oppure il suo contenuto essenziale deve essere riportato nell'avviso; la mera citazione non è sufficiente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
La CTR aveva richiamato questa disposizione, sebbene la norma applicabile fosse l'art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972; la Corte ha rilevato che il contenuto dei principi applicabili è analogo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La censura per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve individuare adeguatamente il fatto controverso e decisivo.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni per cui la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria.
Nel regime applicabile al ricorso, la denuncia di vizio motivazionale doveva essere accompagnata da un'apposita sintesi separata, il cosiddetto "momento di sintesi". La sua omissione rendeva il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento che fonda la pretesa su documenti esterni deve allegare tali documenti oppure riprodurne il contenuto essenziale; il contribuente deve poter comprendere autonomamente fatti, elementi probatori e ragioni giuridiche dell'accertamento.
- La produzione del documento solo durante il giudizio può non sanare il difetto originario di motivazione o di conoscibilità dell'avviso, se il contenuto essenziale non era già presente nell'atto notificato.
- Il giudice verifica concretamente se l'avviso contiene informazioni sufficienti a ricostruire la contestazione; non è invece sempre necessaria l'allegazione integrale del documento richiamato.
- Nei ricorsi per cassazione, i motivi relativi a vizi di motivazione devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile ratione temporis; l'assenza della sintesi richiesta può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- In controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, la validità formale dell'accertamento richiede comunque una motivazione chiara e conoscibile, anche quando gli elementi derivino da verifiche eseguite nei confronti di soggetti terzi.
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