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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34846/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

Una società utilizzatrice aveva stipulato un contratto di leasing avente ad oggetto un capannone industriale, con tasso variabile collegato all’Euribor. Nel corso del rapporto erano intervenute due moratorie e, in particolare, una scrittura del 3 ottobre 2012 che modificava durata, canoni, spread, indici di indicizzazione e clausola floor. L’utilizzatrice chiedeva: l’accertamento della nullità della clausola floor per asserita vessatorietà e mancata specifica approvazione; la restituzione delle somme pagate in eccesso per differenza di spread, applicazione del floor e indicizzazioni errate; il risarcimento del danno per violazione dei doveri di informazione, correttezza e buona fede. Nel ricorso per cassazione deduceva, con tre motivi, la violazione degli artt. 1418, 1218, 1337, 1341, 1342 c.c. e di norme processuali, sostenendo che la modifica del 2012 avesse novato il rapporto, che la clausola floor fosse vessatoria e assimilabile a un derivato, che mancassero adeguata trasparenza e doppia sottoscrizione, e che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare la domanda risarcitoria e alcune asserite ammissioni della concedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché fondato su documenti non trascritti né localizzati, e comunque infondato nel merito quanto alla novazione, richiamando il principio secondo cui modifiche quantitative del canone o del termine non integrano novazione in mancanza di animus e causa novandi. Ha dichiarato inammissibili anche le censure relative alla violazione degli artt. 1218 e 1337 c.c. per difetto di specificità, e quelle su artt. 1341 e 1342 c.c., confermando che la clausola floor non è vessatoria, non è un derivato e, se chiara e determinata, è lecita; ha escluso che la disciplina richiamata dalla ricorrente fosse applicabile alla fattispecie. Sul secondo motivo ha escluso l’omessa pronuncia, osservando che la Corte d’appello aveva già negato la violazione degli obblighi informativi e la sussistenza di un danno specificamente allegato. Sul terzo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse esaminato la nota invocata dalla ricorrente, qualificandola come mera disponibilità a una soluzione transattiva e non come confessione di debito, con conseguente infondatezza delle doglianze su omesso esame e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    violazione dell’art. 1418 cod. civ. per mancato accordo contrattuale

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto configurabile una nullità del contratto o della clausola per il solo fatto delle modifiche negoziali del 2012.

  • artt. 1218, 1337, 1341 e 1342 c.c.

    violazione degli artt. 1218, 1337, 1341 e 1342 cod. civ.

    Le doglianze sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e, quanto alle clausole floor e di indicizzazione, è stato ribadito che non ricorre vessatorietà né necessità di nuova approvazione se non vi è novazione del contratto.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    violazione degli artt. 112, 115 e 116 per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia e ha ribadito che le deduzioni su artt. 115 e 116 c.p.c. devono rispettare i criteri elaborati dalle Sezioni Unite.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

    Il ricorso deve contenere la trascrizione o quantomeno una compiuta indicazione dei documenti e degli atti su cui si fondano le censure, con precisa localizzazione nel fascicolo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    La deduzione di violazione di legge richiede il confronto tra norma invocata e statuizione impugnata; non è sufficiente una mera elencazione di norme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 1230 c.c.

    artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 cod. civ.

    La novazione richiede i presupposti legali dell’estinzione dell’obbligazione originaria e della sostituzione con una nuova, non ricorrenti nel caso esaminato.

  • art. 1231 c.c.

    artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 cod. civ.

    Le modifiche accessorie del rapporto non comportano novazione.

  • art. 1353 c.c.

    un patto lecito e consentito dall’art. 1353 c.c.

    La clausola floor è stata qualificata come clausola condizionale lecita, non come derivato.

  • d.lgs. n. 58/98

    gli accordi negoziali definiti dall’art. 1 del d.lgs. n. 58/98

    La clausola floor non rientra tra gli strumenti finanziari derivati disciplinati dal TUF.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

    Richiamo finale relativo al contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori specificazioni.

Massime di principio

  • Le modifiche contrattuali che incidono solo sulla misura del canone, sulla durata o su elementi accessori di un rapporto di leasing non integrano di per sé novazione; per affermarla servono l’animus novandi e un effettivo mutamento sostanziale dell’oggetto o del titolo del rapporto.
  • La clausola floor in un contratto di leasing a tasso variabile, se chiara e determinata, non è di per sé vessatoria, non richiede automaticamente una nuova approvazione specifica e non può essere qualificata come strumento finanziario derivato solo perché prevede un tasso minimo garantito.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso che si fonda su documenti o atti del merito deve riprodurne o descriverne compiutamente il contenuto e indicarne la precisa collocazione nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, ma deve confrontarsi con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull’erroneo uso del principio dispositivo o della prova legale.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato la questione sostanziale e l’abbia respinta, anche implicitamente, qualificando l’atto invocato come mera disponibilità transattiva e non come confessione o riconoscimento di debito.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniMutuo
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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