Cassazione Civile, Ordinanza n. 14062/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento e da un atto di irrogazione sanzioni con cui l’Amministrazione chiedeva accisa, IVA e accessori su merce destinata all’esportazione, sottratta mediante furto nel territorio dello Stato. La società aveva impugnato gli atti, ottenendo accoglimento in primo grado e poi in appello. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificato dal d.lgs. n. 48 del 2010, art. 1, comma 1, lett. d), sostenendo che il furto del prodotto soggetto ad accisa non integra il presupposto oggettivo per l’abbuono dell’imposta. La Corte rileva però che la sentenza di merito aveva fondato la decisione anche su un ulteriore autonomo accertamento in fatto: la presenza di una dichiarazione di esportazione verificata, la prova che la merce era stata effettivamente esportata e l’onere dell’Amministrazione di dimostrare che il furto fosse simulato o avvenuto prima dell’uscita dal territorio doganale, con immissione in consumo interno senza pagamento di accisa e IVA. Tale autonoma ratio non era stata censurata dal ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo investisse solo la questione di diritto sull’applicabilità dell’abbuono dell’accisa in caso di furto, ma non aggredisse l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata basata sull’accertamento in fatto della effettiva esportazione e sulla mancata prova, da parte dell’Amministrazione, della simulazione del furto o dell’immissione in consumo interno. Poiché la decisione di merito era sorretta da due rationes autonome e una di esse non era stata impugnata, la censura era priva di interesse e quindi inammissibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di Amministrazione pubblica assistita dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 504 del 1995
come modificato dal d.lgs. n. 48 del 2010, art. 1, comma 1, lett. d)
La Corte non entra nel merito dell’interpretazione sostanziale della norma, ma rileva che la censura dell’Agenzia su tale disposizione non era sufficiente a scalfire l’autonoma motivazione in fatto della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata formulata come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, ma è stata dichiarata inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma della decisione impugnata.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes autonome, ciascuna da sola sufficiente a giustificare il decisum, il ricorrente deve impugnarle tutte; la mancata censura anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
- In sede di legittimità, non è sufficiente contestare il solo profilo di diritto se la decisione impugnata si fonda anche su un autonomo accertamento di fatto non aggredito specificamente.
- L’onere di impugnazione deve essere calibrato sulla struttura logica della sentenza: il ricorso deve colpire tutte le basi decisorie effettivamente poste a fondamento del provvedimento.
- Se il giudice di merito afferma, in fatto, l’effettiva esportazione della merce e l’insussistenza della prova contraria da parte dell’Amministrazione, la censura che riguardi soltanto l’an della fruizione dell’abbuono non è idonea a ottenere la cassazione della decisione.
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