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Sentenza

Sentenza n. 8247/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato”, nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065214R1388 rev1; 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018; 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017; ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. l’8/7/2020: del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065214R1388_rev1; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato”, nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065214R1388_rev1; 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018; 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065214R1388 rev_1, impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.

Giustizia amministrativa202003507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi per Titoli di Efficienza Energetica e di recupero di 2.022 TEE per euro 361.118,66, riferiti anche a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa a una specifica RVC, la nota di avvio del procedimento, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, chiedendo anche, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle diverse RVC e l'esame congiunto dei progetti di efficientamento. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 17 marzo 2020, con cui il GSE ha richiesto la restituzione di 2.022 TEE, quantificati in euro 361.118,66. Dal testo non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito sulla base della rinuncia.

La decisione

La società ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, notificata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., dopo che il GSE ha adottato un successivo provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame proposta ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, provvedimento che ha sostituito integralmente quello impugnato con il ricorso introduttivo. Il Collegio ha ritenuto eliso l'interesse alla definizione della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Le spese sono state compensate in ragione delle sopravvenienze che hanno determinato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    con atto ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata, consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di estinzione.

  • art. 56, comma 8, d.l. 76/2020

    istanza di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. 76/2020

    Il successivo provvedimento adottato all'esito dell'istanza di riesame ha sostituito integralmente il provvedimento originariamente impugnato, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della causa.

Massime di principio

  • La rinuncia ritualmente notificata al ricorso e ai motivi aggiunti comporta l'estinzione del giudizio quando il giudice ne prende atto e non residuano ragioni per la prosecuzione della controversia.
  • Quando un successivo provvedimento amministrativo sostituisce integralmente l'atto impugnato, l'interesse alla decisione sul ricorso originario viene meno; se il ricorrente rinuncia al giudizio, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • La sopravvenienza amministrativa che determina la rinuncia al ricorso può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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