Sentenza n. 15970/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificato in data-OMISSIS- con il quale il Ministero della Salute comunicava il rigetto delle istanze di accettazione della procedura di equa riparazione ex art. 27-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, poiché l’accettazione degli istanti è pervenuta oltre il termine legislativamente previsto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza degli eredi di adesione alla procedura di equa riparazione per tardiva presentazione dell’accettazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi del soggetto che aveva promosso un giudizio risarcitorio per i danni da trasfusioni ed emoderivati infetti hanno impugnato il diniego ministeriale della loro adesione alla procedura di equa riparazione prevista dall’art. 27-bis del d.l. 90/2014. Il loro dante causa era deceduto durante la procedura transattiva e gli eredi affermano di non aver ricevuto dal Ministero una proposta formale, dichiarando di aver conosciuto solo successivamente la facoltà di accedere al beneficio e di aver trasmesso l’accettazione oltre la scadenza. Hanno dedotto: difetto di motivazione e d’istruttoria, perché il ritardo sarebbe imputabile all’omesso invio della proposta da parte del Ministero; non perentorietà del termine, in mancanza di un’espressa previsione legislativa; lesione del legittimo affidamento per l’inerzia ministeriale; illegittima esclusione nonostante il possesso dei requisiti sostanziali per il beneficio.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha rilevato che la procedura doveva essere attivata a istanza dell’interessato, sul quale gravava l’onere di conoscere la disciplina e i termini; l’invio ministeriale del modulo costituiva una mera facoltà e non un elemento necessario della fattispecie, sicché la sua omissione non invalidava il diniego. L’accettazione degli eredi era stata presentata oltre il termine legislativo, prorogato dalla legge 205/2017. Il termine è perentorio perché funzionale a consentire l’istruttoria, la quantificazione e la certezza delle risorse necessarie alla liquidazione del beneficio, misura temporanea e alternativa alla transazione. L’affidamento non è tutelabile, poiché il ritardo è stato ricondotto all’inerzia degli stessi ricorrenti, che si erano attivati dopo la decadenza. La tardività, dato oggettivo e sufficiente a giustificare il diniego, non è sanabile; il termine non era oltremodo gravoso. È stata inoltre respinta la censura sul possesso dei requisiti: il diniego conseguiva alla tardiva accettazione e, comunque, la procedura transattiva, presupposto per accedere al beneficio, si era conclusa negativamente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 27-bis d.l. 90/2014
Pertanto, dalla natura e dalla funzione del termine indicato dal legislatore per aderire all’equo compenso, emerge, all’evidenza, la sua natura perentoria.
Il termine previsto per aderire alla procedura di equa riparazione è perentorio, in quanto la sua funzione è consentire l’attivazione tempestiva del procedimento e la liquidazione del beneficio entro i tempi legislativamente stabiliti.
art. 2, comma 361, l. 244/2007
L'istituto dell'equa riparazione, quale configurato dal citato art. 27-bis è infatti limitato ai soggetti muniti dei requisiti di accesso alla procedura transattiva prevista dall'art. 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, il quale legittima il Ministero della Salute a stipulare transazioni con i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti che hanno proposto azione risarcitoria pendente ex artt. 2043 ss. c.c..
L’accesso all’equa riparazione ex art. 27-bis è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la procedura transattiva prevista dalla legge 244/2007, compresa la pendenza dell’azione risarcitoria.
art. 27-bis, comma 1, d.l. 90/2014
La comunicazione del Ministero del modulo per l’accettazione dell’equa riparazione costituiva dunque una mera facoltà, ma non un elemento della fattispecie la cui mancanza determina l’invalidità del provvedimento di diniego; peraltro nel caso di specie il diniego è motivato in base all’irrimediabile tardività dell’istanza.
L’invio da parte del Ministero del modulo di accettazione non costituisce un presupposto necessario della procedura né condiziona la validità del diniego; l’interessato deve attivarsi tempestivamente sulla base della disciplina legislativa.
Massime di principio
- Nelle procedure di equa riparazione attivate a domanda, l’onere di conoscere la disciplina e di presentare l’istanza entro i termini stabiliti grava sull’interessato; l’eventuale comunicazione ministeriale di un modulo di adesione, se prevista come mera facoltà, non è elemento costitutivo della fattispecie e la sua omissione non rende illegittimo il diniego.
- Il termine legislativo per aderire a una procedura temporanea di equa riparazione è perentorio quando, per funzione e struttura, è necessario a consentire l’istruttoria, la quantificazione e la certezza delle risorse destinate alla liquidazione del beneficio.
- L’affidamento del richiedente non prevale sulla decadenza quando il mancato rispetto del termine è imputabile alla sua inerzia e l’amministrazione non era tenuta a una comunicazione individuale costitutiva del diritto al beneficio.
- Il possesso dei requisiti sostanziali non supera la tardività dell’istanza quando il rispetto del termine è condizione necessaria per accedere al beneficio; inoltre, l’equa riparazione prevista dall’art. 27-bis è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti della procedura transattiva indicata dalla legge.
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