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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19135/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice aveva pignorato le quote di partecipazione detenute dal proprio debitore in una società a responsabilità limitata. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., deducendo l'impignorabilità dei beni pignorati in base all'art. 170 c.c. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In appello, però, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il gravame per tardività, ritenendo non applicabile la sospensione feriale dei termini perché la controversia era stata qualificata in primo grado come opposizione all'esecuzione. Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o mancante sulla qualificazione della controversia; 2) omesso esame del fatto che la fase di merito era stata introdotta su iniziativa della creditrice; 3) violazione dell'art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002 in relazione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, ai fini dell'applicabilità della sospensione feriale, rileva la qualificazione dell'azione data dal giudice di primo grado e non il contenuto della decisione o le modalità con cui si sia instaurata la fase di merito. Ha inoltre osservato che, essendo stato introdotto il giudizio dal debitore come opposizione all'esecuzione nel corso di un processo esecutivo e avendo egli contestato la pignorabilità dei beni, la qualificazione ex art. 615 c.p.c. era corretta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la revoca del patrocinio a spese dello Stato è provvedimento autonomo, impugnabile con i rimedi propri e non con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione promossa dal debitore per contestare la pignorabilità dei beni è stata qualificata come opposizione all'esecuzione; tale qualificazione rileva anche ai fini del regime dei termini di impugnazione.

  • art. 616 c.p.c.

    La fase di merito dell'opposizione all'esecuzione può essere introdotta su iniziativa del creditore procedente, senza che ciò muti la qualificazione originaria della controversia.

  • art. 170 c.c.

    Norma invocata dal debitore per sostenere l'impignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la censura è stata ritenuta infondata perché la motivazione d'appello era espressa e comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza; non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come norma di ricorso per dedurre nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato come norma di ricorso per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato ritenuto inconferente rispetto all'esito del giudizio.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002

    La revoca del patrocinio a spese dello Stato è stata considerata provvedimento autonomo, non censurabile con il ricorso avverso la sentenza di merito.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Indicato come rimedio oppositivo autonomo avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    Richiamato quale disciplina del rito dell'opposizione contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come possibile mezzo di impugnazione avverso la revoca del patrocinio quando pronunciata con separato provvedimento autonomo.

  • art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742

    Richiamato, insieme all'art. 3 della stessa legge, per affermare l'inapplicabilità della sospensione feriale alle opposizioni esecutive.

  • art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742

    Concorre a fondare l'esclusione della sospensione feriale dei termini nei giudizi di opposizione all'esecuzione.

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Richiamato come base normativa dell'esclusione della sospensione feriale per i giudizi in materia di esecuzione forzata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale e il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione del regime di impugnazione e del computo dei termini, opera il principio dell'apparenza: conta la qualificazione dell'azione data dal giudice di primo grado, non la diversa lettura prospettata dalla parte o il contenuto concreto della motivazione di merito.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni esecutive; la regola vale per l'intero processo di opposizione all'esecuzione, in ogni sua fase e anche in cassazione.
  • La circostanza che la fase di merito dell'opposizione sia introdotta dal creditore procedente ai sensi dell'art. 616 c.p.c. non altera la natura dell'originaria controversia, se questa è stata proposta come opposizione all'esecuzione dal debitore esecutato.
  • Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura autonoma e segue un regime di impugnazione proprio; non può essere censurato direttamente con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito, salvo i rimedi specificamente previsti.
  • Una censura di omessa motivazione o di omesso esame di fatti decisivi è irrilevante se è diretta a contestare un passaggio della decisione che non è stato decisivo per l'esito, perché la declaratoria di inammissibilità si fonda su una autonoma ragione preclusiva.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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