Cassazione Civile, Ordinanza n. 31446/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Nel giudizio originario di opposizione a precetto, il Giudice di Pace aveva accolto l'eccezione di incompetenza e declinato la competenza, fissando il termine per la riassunzione, ma senza liquidare le spese del giudizio e senza pronunciarsi sulla domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. La parte soccombente su questi capi aveva proposto appello, sostenendo che la pronuncia di incompetenza chiude il processo davanti al giudice adito e impone la regolazione delle spese nonché la decisione sulla domanda ex art. 96 c.p.c.; il Tribunale aveva invece respinto l'appello ritenendo che tali statuizioni presupponessero una valutazione del merito e della soccombenza sull'azione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi, riassumibili nella censura di errore del Tribunale per avere ritenuto legittima l'omessa pronuncia sulle spese e sulla domanda di responsabilità aggravata in caso di declinatoria di competenza; ulteriori motivi riguardavano la mancata considerazione del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai fini della compensazione delle spese e la ritenuta infondatezza della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. pronunciata dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché provveda nuovamente anche sulle spese del giudizio, tenendo conto altresì del difetto di procura del difensore della parte controricorrente risultante dagli atti. La Corte ha quindi affermato che, in caso di pronuncia di incompetenza che chiuda il processo davanti al giudice adito, quel giudice deve regolare le spese e decidere sulla domanda ex art. 96 c.p.c.; il mezzo di impugnazione corretto è l'appello.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, essendo accessoria alla definizione del giudizio davanti al giudice che declina la competenza, deve essere decisa da quel giudice anche se non viene esaminato il merito della controversia.
art. 342 c.p.c.
È richiamato solo con riferimento al motivo che contestava il rilievo dato alla pretesa inammissibilità dell'appello; il motivo resta assorbito.
art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata formulata ai sensi di tale norma nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Quando il giudice dichiara la propria incompetenza e la pronuncia chiude il processo davanti a sé, deve comunque provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio.
- La pronuncia declinatoria di competenza ha natura decisoria ai fini della regolazione delle spese e non esonera il giudice dal relativo adempimento.
- La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. deve essere decisa dal giudice che definisce il processo davanti a sé, anche se non ha esaminato il merito della controversia, trattandosi di statuizione accessoria alla decisione processuale.
- Avverso l'omessa pronuncia sulle spese o sulla domanda ex art. 96 c.p.c. in caso di declinatoria di competenza, il rimedio esperibile è l'appello, non essendovi contestazione sulla statuizione di competenza in sé.
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