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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30905/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Pescara che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio nazionale a seguito di reiterato provvedimento di espulsione) e lo aveva condannato alla multa di 15.000 euro. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, si basava su due motivi: (1) violazione di legge per non avere considerato un "giustificato motivo" rappresentato dallo stato di totale indigenza dell'imputato che avrebbe reso impossibile l'allontanamento; (2) violazione di legge e vizio di motivazione perché la condotta avrebbe avuto "particolare tenuità" e pertanto sarebbe dovuta operare l'improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato adeguatamente con la sentenza impugnata e perché le ragioni di fatto (indigenza e impossibilità di allontanamento) non erano state adeguatamente allegare in grado e non potevano essere dedotte ex novo in Cassazione. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: l'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. 274/2000) configura un potere discrezionale del giudice che, se invocato dall'interessato, richiede una specifica valutazione e motivazione. Poiché l'invocazione era stata svolta in discussione e il Giudice di pace non aveva motivato il mancato esercizio del potere di arrestare il procedimento, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione sulla improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000 e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Pescara in diversa persona fisica. La parte restante del ricorso è stata dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale, a seguito di reiterato provvedimento di espulsione

    La norma incriminatrice punisce la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento; la Corte ha ritenuto che le deduzioni sull'esistenza di un "giustificato motivo" (indigenza) non fossero state adeguatamente allegare nel grado precedente e quindi non potevano essere esaminate per la prima volta in Cassazione

  • art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    potere-dovere del Giudice di arrestare il corso del procedimento quando il fatto risulti di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato

    Si tratta di un potere discrezionale del giudice che, se invocato dall'imputato, richiede una esplicita valutazione e motivazione; il mancato esame motivato integra motivo di annullamento quando l'istanza è stata formulata

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    procedura a trattazione scritta

    La trattazione del giudizio di cassazione si è svolta a trattazione scritta ai sensi della norma richiamata

  • giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230277-01)

    Precisa che il potere/dovere del giudice relativo alla improcedibilità per particolare tenuità è discrezionale ma richiede motivazione se l'applicabilità è invocata dall'interessato

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere per la prima volta introdotti fatti o circostanze non allegati e discussi nei gradi precedenti: le ragioni di fatto (es. indigenza) devono essere adeguatamente dedotte e documentate nel processo di merito.
  • L'art. 34 d.lgs. 274/2000 attribuisce al giudice un potere discrezionale di dichiarare l'improcedibilità per particolare tenuità; se la parte lo invoca, il giudice deve esaminarlo e motivare il rifiuto di applicarlo, altrimenti la decisione può essere annullata e rimessa per un nuovo giudizio.
  • La circostanza della "particolare tenuità" riguarda un bilanciamento tra l'interesse pubblico tutelato e la gravità del fatto; tale valutazione è di merito ma richiede comunque trasparenza motivazionale quando è sollevata.
  • Quando si impugna una condanna per inosservanza dell'espulsione, è strategico allegare e provare tempestivamente eventuali giustificati motivi (es. impossibilità economica o situazioni materiali) già nei gradi precedenti, perché la Corte di legittimità non svolge attività istruttoria.
  • Se il giudice di merito omette di motivare su questioni rilevanti sollevate dalle parti (ad es. improcedibilità per tenuità), è possibile ottenere l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio.

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