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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-120/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2025. — « Unigames » UAB contro Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f) – Nozioni di “regola tecnica” e di “regola relativa ai servizi” – Normativa nazionale che vieta l’incoraggiamento della pratica del gioco d’azzardo, compresi i giochi a distanza – Articolo 5, paragrafo 1 – Obbligo di notifica alla Commissione europea – Modifica di tale normativa che amplia l’ambito di applicazione del divieto di incoraggiare il gioco d’azzardo – Mancata notifica – Conseguenze. — Causa C-120/24

Giurisprudenza europea62024CJ0120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in rinvio pregiudiziale dalla Corte amministrativa suprema di Lituania, ha qualificato come "regola tecnica" il divieto lituano di incitare al gioco d’azzardo a distanza tramite contenuti pubblicati sul sito dell’operatore. Ha poi stabilito che una modifica normativa che estenda tale divieto, pur partendo da una disposizione precedentemente notificata, deve essere a sua volta notificata alla Commissione. In difetto, la modifica non può essere opposta agli operatori economici.

Normativa lituana sul divieto di incoraggiare il gioco d’azzardo a distanza: qualificazione come "regola tecnica" e necessità di notifica alla Commissione in caso di modifica estensiva non notificata.

La questione giuridica

Se una disposizione nazionale che vieta di incitare al gioco d’azzardo a distanza tramite pubblicazioni sul sito Internet dell’operatore integri una "regola tecnica" ai sensi della direttiva 2015/1535; e se, quando una normativa così qualificabile era stata notificata alla Commissione nella sua versione precedente, una modifica che ne amplia l’ambito di applicazione ma non viene notificata sia inopponibile agli operatori economici.

Principio di diritto

Una normativa nazionale che vieta di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo a distanza mediante la pubblicazione di informazioni sul sito Internet dell’operatore costituisce una "regola tecnica" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535, in quanto regola relativa a un servizio della società dell’informazione che incide obbligatoriamente sulla prestazione del servizio. Inoltre, se una modifica di una regola tecnica già notificata amplia il suo ambito di applicazione e non viene notificata alla Commissione, tale modifica è inopponibile agli operatori economici, dovendo essere trattata come una nuova regola tecnica soggetta all’obbligo di notifica.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettere b), e), f) e g), direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/1535

Normativa lituana sul divieto di incoraggiare il gioco d’azzardo a distanza: qualificazione come "regola tecnica" e conseguenze della mancata notifica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) in materia di gioco d’azzardo online e obbligo di notifica delle regole tecniche ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535. La controversia opponeva l’operatore "Unigames" UAB all’autorità di vigilanza lituana, che aveva sanzionato la società per la pubblicazione sul proprio sito Internet di indicazioni ritenute idonee a incoraggiare il gioco d’azzardo a distanza.

Fatti e procedimento principale

L’autorità di vigilanza aveva accertato, all’esito di un’ispezione, che il sito Internet della Unigames conteneva informazioni considerate contrarie al divieto di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo previsto dall’articolo 10, paragrafo 19, della legge lituana sul gioco d’azzardo, nella versione risultante dalla legge n. XIV-337 del 20 maggio 2021. Con ordinanza del 19 maggio 2022, il direttore dell’autorità aveva constatato diverse irregolarità, inflitto un’ammenda di EUR 12.662 e prospettato anche una possibile sospensione della licenza.

La Unigames ha impugnato l’ordinanza sostenendo l’illegittimità della modifica normativa, poiché il progetto non sarebbe stato notificato alla Commissione europea. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo che il divieto fosse già contenuto nella precedente versione della legge e che dunque non vi fosse un nuovo obbligo di notifica. In appello, il giudice del rinvio ha sollevato due questioni pregiudiziali sulla qualificazione della norma come regola tecnica e sulle conseguenze della mancata notifica della modifica.

Quadro normativo UE rilevante

La Corte ha richiamato la direttiva (UE) 2015/1535, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), che definisce il "servizio" come servizio della società dell’informazione;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), che definisce la "regola relativa ai servizi";
  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), che definisce la "regola tecnica";
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che impone la notifica alla Commissione dei progetti di regole tecniche e, in caso di modifiche importanti, una nuova comunicazione.

Prima questione: natura della disposizione come "regola tecnica"

La Corte ha ricordato che la nozione di "regola tecnica" comprende quattro categorie di misure, tra cui le "regole relative ai servizi" e le disposizioni nazionali che vietano la prestazione o l’utilizzo di un servizio.

Ha quindi osservato che i servizi di gioco d’azzardo a distanza devono essere considerati "servizi della società dell’informazione", perché forniti a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale del destinatario. Il fatto che il sito Internet dell’operatore contenga informazioni o elementi di promozione non esclude tale qualificazione, poiché tali contenuti sono accessori e inscindibili dal servizio principale.

La Corte ha poi rilevato che la disposizione lituana:

  • vieta in modo generale di incoraggiare il gioco d’azzardo, anche a distanza;
  • riguarda specificamente i servizi della società dell’informazione, poiché menziona espressamente il gioco d’azzardo a distanza e i relativi prestatori;
  • impone un obbligo vincolante per la prestazione del servizio sul territorio lituano.

Ne è derivato che l’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo costituisce una "regola tecnica" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.

Seconda questione: mancata notifica della modifica e inopponibilità

Sul secondo profilo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui una normativa nazionale nuova deve essere notificata se non si limita a riprodurre o sostituire una regola tecnica già notificata, ma aggiunge specificazioni tecniche o requisiti nuovi o ulteriori.

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emergeva che la nuova formulazione dell’articolo 10, paragrafo 19, aveva sostanzialmente precisato e ampliato il divieto, fino a includere condotte consistenti nella pubblicazione sul sito Internet dell’operatore di informazioni sui giochi offerti, condotte che il giudice del rinvio riteneva non sanzionabili alla luce della versione precedente. La Corte ha quindi ritenuto che la modifica avesse aggiunto requisiti nuovi o supplementari e avesse esteso l’ambito di applicazione della normativa.

Di conseguenza, tale modifica avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535. In mancanza di notifica, la regola tecnica modificata non può essere opposta agli operatori economici, poiché la violazione dell’obbligo di notifica costituisce un vizio procedurale sostanziale che comporta l’inapplicabilità della norma non notificata.

Dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • una normativa nazionale che vieta di incoraggiare il gioco d’azzardo a distanza mediante la pubblicazione di informazioni sul sito Internet di un operatore costituisce una "regola tecnica";
  • qualora una modifica di una regola tecnica già notificata ampli il suo ambito di applicazione e non sia notificata, tale modifica è inopponibile agli operatori economici.

Principi pratici per gli operatori

La sentenza è rilevante per gli operatori del settore gaming e per i difensori che contestano sanzioni fondate su norme nazionali non notificate o modificate senza nuova comunicazione. La Corte conferma che anche divieti pubblicitari o promozionali, se specificamente rivolti ai servizi online, possono integrare regole tecniche soggette alla procedura di notifica. In presenza di un’estensione sostanziale del divieto, la mancata notifica può essere fatta valere per ottenere la disapplicazione della norma nei confronti del singolo.

Come è indicizzato

Materiegioco d’azzardo onlinenorme tecniche e obbligo di notificaservizi della società dell’informazioneinopponibilità delle norme non notificate

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