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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10523/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti di un ente pubblico sanitario avevano ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per differenze retributive, assumendo che il datore di lavoro avesse continuato a detrarre 30 minuti al giorno per pause non godute o godute solo in parte e i primi dieci minuti di lavoro, sulla base di clausole del regolamento aziendale già dichiarate illegittime da una precedente sentenza passata in giudicato. La Corte d'appello, accogliendo l'opposizione dell'ente, aveva riformato la decisione e ritenuto la pretesa assimilabile a lavoro straordinario, negando il credito per difetto di prova dell'autorizzazione al lavoro straordinario. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2108 e 2126 c.c. e del d.lgs. n. 66/2003, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato la domanda come pretesa di straordinario, anziché come richiesta di pagamento di lavoro effettivamente prestato ma non retribuito per effetto di detrazioni illegittime; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte trascurato la domanda di pagamento in chiave sanzionatoria per il mancato rispetto della sentenza n. 57/2017; 3) nullità della motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione solo apparente, avendo la Corte confuso il lavoro aggiuntivo non pagato con il lavoro straordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, congiuntamente esaminati, perché le censure non indicavano specificamente quali norme di diritto fossero state violate né spiegavano in modo intellegibile come la sentenza impugnata fosse in contrasto con esse; inoltre non veniva chiarita la base normativa o contrattuale dell'asserito istituto del "lavoro aggiuntivo" distinto dal lavoro straordinario. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché l'omesso esame dedotto non riguardava un fatto materiale, ma la diversa valutazione delle risultanze istruttorie già compiuta dalla Corte territoriale, in particolare dei cartellini presenza e dei conteggi da essi desunti. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2108 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che il tempo di lavoro effettivamente prestato dovesse essere retribuito, ma la Corte non esamina nel merito la doglianza per difetto di specificità del motivo.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa retributiva per attività lavorativa eseguita, ma la censura è dichiarata inammissibile per mancata specifica indicazione delle norme violate e della relativa ricostruzione giuridica.

  • d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro e delle pause; la Corte non entra nel merito del rapporto tra la disciplina invocata e la pretesa dedotta.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel ricostruire la decisione di merito per escludere l'efficacia vincolante, verso le posizioni individuali dei dipendenti, della precedente sentenza che aveva dichiarato illegittime alcune clausole regolamentari in termini generali.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente è respinta perché la censura, in realtà, mira a rivalutare il merito e la qualificazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale disposizione che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge non può essere prospettato in modo generico: occorre indicare le norme asseritamente violate e sviluppare argomentazioni specifiche e intellegibili che mostrino il contrasto tra la decisione impugnata e le norme regolatrici della fattispecie.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si sollecita in realtà una diversa valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie già compiuta dal giudice di merito.
  • Non è sufficiente dedurre l'esistenza di un "lavoro aggiuntivo" distinto dal lavoro straordinario senza individuare con precisione la base normativa o contrattuale che ne fondi l'autonoma configurazione e il relativo diritto alla retribuzione.
  • La denuncia di motivazione apparente non può essere utilizzata per contestare la qualificazione giuridica o la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, se la critica mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto.
  • Ai fini del giudizio di legittimità, una precedente pronuncia che abbia accertato in via generale l'illegittimità di clausole regolamentari non produce automaticamente effetti vincolanti sulle posizioni individuali se non abbia statuito anche sui singoli rapporti dedotti in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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